di Giusi Fasano
Corriere della Sera, 20 giugno 2022
Il paradosso per i “Mario” che verranno è che la non-legge del momento garantisca più diritti a più persone di quanto farebbe il provvedimento in attesa di approdare al Senato. Tutto è compiuto. Mario - che poi non si chiamava Mario - si è addormentato per sempre con il suicidio assistito, il primo nel nostro Paese. Dopo quasi due anni di tribunali, ricorsi e diffide, ha vinto lui. Quindi la strada è tracciata. E quando la strada è tracciata di solito non si torna indietro per imboccarne un’altra piena di insidie. Invece, incredibilmente, è proprio quel che si rischia di fare se la legge sul fine vita passata alla Camera fosse approvata così com’è anche al Senato.
Il paradosso per i “Mario” che verranno è che la non-legge del momento (cioè i passaggi indicati dalla Corte costituzionale per accedere al suicidio assistito in assenza di una legge) garantisca più diritti a più persone di quanto farebbe il provvedimento in attesa di approdare al Senato. Che poi, diciamoci la verità: le probabilità che si arrivi ad approvarlo prima della fine della legislatura sono bassissime e, se anche arrivasse in aula, lo stesso relatore dem Alfredo Bazoli non nasconde che esiste il rischio concreto che faccia la fine del ddl Zan.
Premesso tutto questo, che certo non è di buon auspicio, restano le riflessioni sul merito sollevate dall’Associazione Coscioni. Eccone alcune: 1) nel ddl non sono previsti tempi di risposta certi del sistema sanitario e chi chiede di morire per la troppa sofferenza in genere tempo non ne ha. 2) la legge prevede che la persona che richiede la dolce morte sia “tenuta in vita da sostegno vitale”. Domanda: quindi i malati oncologici terminali non collegati a macchinari o trattamenti per respirare, nutrirsi, idratarsi, sarebbero esclusi? 3) il decesso dovrebbe essere “cagionato da un atto autonomo”. La somministrazione da parte di un terzo, su richiesta, non è prevista. Ne deriva l’esclusione dei malati che non possono autosomministrarsi il farmaco. 4) è previsto che la persona sia “previamente coinvolta in un percorso di cure palliative”: cosa significa “coinvolta”? Può rifiutare quel percorso? 5) La Corte costituzionale prevede oggi tra i requisiti per accedere al suicidio assistito “sofferenza fisica o psicologica insopportabile”.
Il ddl trasforma quell’”o” in una “e” quindi - di fatto - restringe il campo. Mario, per esempio: aveva sofferenze fisiche intollerabili ma era sereno. Quindi con questa legge sarebbe ancora qui a presentare l’ennesimo ricorso?










