di Valentina Marotta
Corriere Fiorentino, 5 giugno 2026
Il 22 settembre la Corte Costituzionale deciderà sul ricorso di un detenuto a Sollicciano. Celle allagate e infestate da cimici, senza acqua calda e prive di riscaldamento. Sarà la Corte Costituzionale, il prossimo 22 settembre, a discutere la possibilità per un detenuto di differire la pena o sostituirla con i domiciliari ogni volta che le condizioni della detenzione raggiungono la soglia del trattamento inumano. A sollevare il caso nei mesi scorsi furono gli avvocati Michele Passione e Nicola Muncibi, legali di un uomo condannato a 22 anni per omicidio e detenuto a Sollicciano.
Eccepirono la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 147 del codice penale che prevede un rinvio della pena solo in tre casi tassativi: lo stato di gravidanza e puerperio, la domanda di grazia e una grave malattia. Il tribunale di Sorveglianza di Firenze, accolse l’istanza dei difensori condividendo il supposto contrasto della norma con l’articolo 27 della Costituzione (che afferma la funzione rieducativa della pena e vieta il trattamento disumano) e con l’articolo 3 della Cedu sulle condizioni detentive inumane nelle carceri. E trasmise gli atti alla Corte Costituzionale. La questione, sollevata dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, “ripropone il tema strettamente collegato alle condizioni disastrose e, perciò, inaccettabili in cui si trova il sistema penitenziario italiano, più volte e da diverso tempo denunciato, in primis, dalla comunità dei penalisti italiani” afferma in una nota l’Unione delle Camere penali, che parteciperà all’udienza pubblica del 22 settembre.
La situazione nelle carceri è disastrosa: “Oltre a gravissimi deficit strutturali, registrano oggi tassi di sovraffollamento medi superiori al 139%, con 163 ben oltre la capienza massima consentita, 73 dei quali con tassi compresi tra il 150% e il 238%”. I penalisti snocciolano numeri raccapriccianti: “27 suicidi fra i detenuti, 2 tra la polizia penitenziaria e 70 morti per altre cause: un quadro che rende strutturale e non più episodica la violazione del principio di umanità della pena”. Scontare la pena in condizioni strutturali di degrado, sottolinea l’Unione delle Camere penali, “è una pena diversa e più grave di quella pronunciata dal giudice”. Per superare “questo grave conflitto, è necessaria una sentenza additiva per dare la possibilità, oggi vietata dall’articolo 147 del codice penale alla magistratura di sorveglianza di sospendere l’esecuzione della pena, magari sostituendola con la detenzione domiciliare”.










