di Valentina Stella
Il Dubbio, 11 luglio 2026
Appare quantomeno singolare che in questo caso il Dap si sia attrezzato per impugnare il provvedimento del gip. Il Tribunale del Riesame di Firenze ha respinto il ricorso del Ministero della Giustizia contro il decreto di sequestro di sette sezioni del carcere fiorentino di Sollicciano. Lo si apprende da un comunicato dell’organo giudicante datato 10 luglio. “Il Tribunale - leggiamo nella nota - ha ritenuto non fondati i motivi di ricorso diretti a contestare il sequestro delle sezioni interessate. In particolare, il Collegio ha affermato che le disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 risultano applicabili anche agli ambienti detentivi nei quali operano stabilmente personale dell’Amministrazione penitenziaria, operatori sanitari, soggetti esterni e detenuti impiegati in attività lavorative organizzate dall’amministrazione”.
Inoltre il Tribunale “ha richiamato il quadro normativo e giurisprudenziale volto ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti negli istituti penitenziari, osservando che le condizioni descritte negli atti del procedimento presentano profili che giustificano il mantenimento del vincolo cautelare reale disposto dal Giudice per le indagini preliminari”. Come noto a Sollicciano insieme ai detenuti vivono cimici, zecche, topi. Sono stati rilevati casi di scabbia e le condizioni strutturali delle celle sono ai minimi termini.
Il primo luglio era stato il vice ministro Francesco Paolo Sisto, “interrogato” in commissione giustizia della Camera dal Partito democratico, a dire: “L’eventuale impugnazione non può essere interpretata come una contestazione delle criticità rilevate o come una negazione delle problematiche diverse, piuttosto come l’esercizio in una facoltà prevista da ordinamento”.
Appare quantomeno singolare che in questo caso il Dap si sia attrezzato per impugnare il provvedimento del gip, mentre quando la stessa Amministrazione era stata più volte sollecitata ad intervenire per rimuovere “le condizioni che pregiudicano i diritti primari” di un detenuto sempre ospite di Sollicciano (il caso sarà discusso in Corte Costituzionale il 22 settembre) “ancorché sempre ritualmente notificata, non si era mai peraltro costituita in tutto il corso del procedimento”.
È stato invece accolto dal Riesame il motivo di riesame concernente l’ordine di trasferimento dei detenuti e il relativo cronoprogramma previsto dal decreto impugnato. Il Collegio ha ritenuto “che il sequestro preventivo possa incidere sulla disponibilità dei locali interessati, ma non possa imporre direttamente all’Amministrazione penitenziaria specifiche modalità organizzative di riallocazione dei detenuti, trattandosi di valutazioni riservate alle competenti autorità amministrative nell’esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali”.










