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di Liana Milella


La Repubblica, 3 agosto 2021

 

L'Italia si adegua alla direttiva sulla "presunzione di innocenza" della Ue del 2016, recepita soltanto il 28 marzo di quest'anno dal Parlamento. Al prossimo Cdm il decreto che contiene la stretta. Le conferenze stampa delle procure sugli arresti? Saranno possibili sì, ma solo in casi del tutto eccezionali. E solo se le inchieste sono "di grande rilievo".

Altrimenti sarà sufficiente un semplice e stringato comunicato stampa. E comunque, a dar voce al lavoro dell'ufficio, potrà essere esclusivamente il capo dell'ufficio stesso, il procuratore, e assolutamente mai i suoi sostituti. L'Italia si adegua alla direttiva sulla "presunzione di innocenza" della Ue del 2016, recepita soltanto il 28 marzo di quest'anno da un voto del nostro Parlamento. In cui Enrico Costa, responsabile Giustizia di Azione, con un emendamento, indicò proprio questo tema come prioritario. Adesso, dal ministero della Giustizia, arriva al prossimo consiglio dei ministri, previsto in settimana, il decreto legislativo che contiene la stretta sulla comunicazione delle procure.

Un passo obbligato per il governo. Perché la legge delega di marzo dava tre mesi di tempo. Che scadono per l'appunto l'8 agosto. Ovviamente è solo un caso se il voto sulla riforma del processo penale precede di qualche giorno un altro intervento sulla vita dei magistrati che potrebbe creare qualche polemica dei pm più "chiacchieroni". Ma, del resto, le norme già mettevano in capo al procuratore l'obbligo di intestarsi la comunicazione con la stampa. Ma stavolta, nel decreto legislativo, c'è un passo in più, anche se non c'è il divieto esplicito alle conferenze stampa che proprio Costa aveva chiesto al governo stesso. Ma cosa conterrà il decreto? Innanzitutto sarà un testo "leggero", "aperto" ai contributi parlamentari. I decreti legislativi - come avverrà anche per il processo penale - sono fatti così: il Consiglio dei ministri li approva, ma poi le commissioni della Camera e del Senato possono licenziarli con dei correttivi, su cui comunque il governo stesso deve dire l'ultima parola. In questo caso il testo è "aperto" a questi contributi d'indirizzo politici.

Ma parliamo di un decreto che già contiene una linea precisa, in quanto stabilirà, indicando anche dei puntuali criteri, che la comunicazione spetta al procuratore della Repubblica, mai ai suoi sostituti che d'ora in avanti non potranno più avere una "voce mediatica". E lo stesso procuratore potrà tenere una conferenza stampa solo in casi di "particolare rilievo". Insomma, quando c'è di mezzo un interesse pubblico. Naturalmente la valutazione sull'effettiva esistenza di questo "interesse pubblico" spetterà al procuratore stesso. Il decreto elaborato dall'ufficio legislativo di via Arenula indica anche dei "puntuali criteri" che dovranno essere seguiti. Che ovviamente si ispirano sia alla Direttiva sulla presunzione d'innocenza, ma anche al principio di non colpevolezza contenuto nell'articolo 27 della nostra Costituzione, nonché alle sentenze della Consulta.

Nel giro di soli due giorni Costa mette a segno così un duplice risultato, porta a casa il principio del diritto all'oblio - l'assolto in un processo può chiedere la deindicizzazione del suo nome dai siti web - inserito nella legge sul processo penale, e adesso anche lo stop ai procuratori "loquaci". "I punti cardinali sono molto semplici - dice Costa - perché i processi si fanno in tribunale e non sui giornali, e quando una persona viene dichiarata innocente ha diritto a recuperare la sua immagine, la sua credibilità e la sua reputazione".

Al punto che diventa necessario anche cancellare le notizie? Replica Costa: "Se fosse garantita in pieno la presunzione di innocenza forse non ci sarebbe bisogno del diritto all'oblio perché le due cose sono collegate. Se il processo si fa sui media, diventa indispensabile garantire che sui media stessi l'assolto non sia marchiato a vita".