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di Francesco Machina Grifeo

 

Il Sole 24 Ore, 19 marzo 2020

 

Corte di cassazione - Sentenza n. 10354 del 17 marzo 2020. Il reato di frode informatica, al pari della truffa, si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto. Di conseguenza, è a quel momento che si deve fare riferimento ai fini del radicamento della competenza giurisdizionale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10354/2020, dichiarando inammissibile il ricorso di un uomo condannato per aver trasferito abusivamente 250 euro da una post pay ad un'altra, non sua, ma di cui aveva la disponibilità, in tal modo appropriandosi della somma.

Contro questa decisione il ricorrente aveva sostenuto che la competenza territoriale sarebbe stata illegittimamente identificata nella Corte di appello di Torino, luogo dove sarebbe stato conseguito l'ingiusto profitto, "mentre avrebbe dovuto essere identificata nel luogo ove aveva sede il sistema informatico oggetto di manipolazione" oppure "nel luogo dove si era consumato il depauperamento della persona".

Una lettura bocciata dalla Seconda sezione penale per cui è da confermare l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di frode informatica (articolo 640 ter c.p.) ha la medesima struttura e quindi i medesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia solamente perché l'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, "di cui difetta l'induzione in errore", bensì il suo sistema informatico, attraverso la relativa manipolazione. Anche la frode informatica, pertanto, "si consuma nel momento in cui l'agente consegue l'ingiusto profitto con correlativo danno patrimoniale altrui". Deve dunque ritenersi "definitivamente superato" il risalente indirizzo che identificava la consumazione della frode informatica nel luogo in cui veniva eseguita l'attività manipolatoria del sistema.

La manipolazione del sistema informatico, prosegue la decisione, "rappresenta infatti una modalità speciale e tipizzata di espressione dei comportamenti fraudolenti necessari per integrare la truffa semplice". "Si tratta - spiega ancora la Corte - di una modalità della condotta che non esaurisce e perfeziona l'illecito che si consuma nel momento dell'ottenimento del profitto".

Nessun vizio dunque nella scelta della Corte territoriale di confermare la legittimità della competenza territoriale. Bocciata anche la richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto (131-bis c.p.) considerati i precedenti per usura, bancarotta fraudolenta e calunnia, ritenuti "indicativi della propensione alla consumazione di fatti illeciti" e dunque riconducibili al concetto ostativo alla misura di favore della "abitualità".