di Aldo Natalini
Il Sole 24 Ore, 16 marzo 2020
In fuga dal virus nelle "zone protette" e dalle misure estese a tutto il territorio nazionale con i Dpcm 8 marzo e 9 marzo, tra psicosi collettiva e italica insofferenza alle regole (anche se di salute pubblica).
Chi è scappato dalle "zone rosse" lombarde e venete: cosa rischia - Già nelle scorse settimane, in vigenza delle prime "zone rosse" (lombarde e veneta) istituite col Dpcm del 23 febbraio, attuativo del coevo decreto legge n. 6/2020, si sono moltiplicate le notizie di violazioni alle disposizioni governative impartite per il contenimento del contagio da COVID-19: alcuni lodigiani sono scappati dalla zona-focolaio per raggiungere le loro famiglie al sud; altri hanno tentato di forzare i controlli dei checkpoint per portare materiali ad amici o parenti; altri ancora, improvvidamente, hanno eluso la quarantena fiduciaria entrando in contatto con altre persone.
Le misure rafforzate su tutto il territorio nazionale - Più di recente con l'identificazione dell'"area di contenimento rafforzato" all'intera regione Lombardia e alle quattordici province del nord sono aumentati i tentativi di fuga dalla "zona arancione" (iniziati nottetempo persino prima dell'entrata in vigore del Dpcm 8 marzo 2020, del quale improvvidamente sono state fatte circolate le bozze, innescando così un effetto panico a catena che ha sovvertito la ratio stessa delle nuove restrizioni). Da ultimo, con la "blindatura" totale dell'intero Paese (Dpcm 9 marzo 2020), il tema delle conseguenze penali connesse alla violazione delle stringenti misure di contenimento - assai invasive ma inevitabili, in ragione della rapidissima progressione della curva del contagio - riguarda ormai tutti, non più soltanto gli abitanti di alcuni territori. E inesorabilmente, a fronte di comportamenti irresponsabili, è affidata al diritto penale (e alle forze di polizia) la tenuta delle restrizioni previste dal Governo a tutela dei nostri "corpi".
Il Dl "Coronavirus": illecito penale ad hoc - Il decreto legge n. 6/2020, entrato in vigore il 23 febbraio scorso e convertito, a tempo di record, dalla legge n. 13/2020, è il principale provvedimento varato dall'Esecutivo nella prima fase del piano di interventi per fronteggiare l'epidemia da Covid-19. L'articolo 3, comma 4, del decreto legge n. 6/2020 contiene un illecito penale ad hoc, sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del Cp, in caso di violazioni alle misure di contenimento ivi previste: contravvenzione che - come vedremo - di per sé è un'arma spuntata; tuttavia a essa possono aggiungersi ben più gravi titoli delittuosi (dolosi e colposi).










