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di Marika Ikonomu

Il Domani, 19 luglio 2026

Dai fatti del 2001 sono serviti altri 12 anni per introdurre una fattispecie di compromesso. In nove anni diversi i processi avviati: “È importante nominare questo delitto nelle aule”. Genova è uno spartiacque. In quel luglio del 2001 è nata la consapevolezza di una mancanza: non c’era la possibilità di punire coloro che si erano macchiati di crimini contro l’umanità. Sono serviti altri 12 anni per riuscire a introdurre nell’ordinamento il delitto di tortura, previsto dalla Convenzione Onu ratificata dall’Italia nel 1989. Se nel 2001 ci fosse stato il reato di tortura, spiega Simona Filippi, avvocata dell’associazione Antigone, “non c’è dubbio che i processi sui fatti di Genova sarebbero andati diversamente”.

La configurazione del reato non è solo una questione di pena, aggiunge, ma significa “dare un giusto nome a quello che accade, e fa la differenza: diverse pronunce hanno parlato di “tortura di Stato”. Anche per Francesco Romeo, avvocato di parte civile nei processi sulle violenze agite nella scuola Diaz e nella caserma di Bolzaneto, “sicuramente ci sarebbe stato un diverso svolgimento dei processi e condanne a pene più elevate”. I giudici chiamati a valutare questi fatti hanno dovuto prendere atto del vuoto legislativo, riconosciuto nel 2015 anche dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che, nel caso Cestaro, ha condannato l’Italia per i fatti della Diaz, qualificandoli come atti di tortura. Tre anni prima, era stato il tribunale di Asti a mettere nero su bianco questo vuoto, in un procedimento sulle violenze quotidiane subite da due detenuti.

Pur qualificandosi come tortura ai sensi della Convenzione, avevano sottolineato i giudici, gli agenti della penitenziaria non potevano essere perseguiti come tali perché non esisteva il reato. Dunque, la previsione di una fattispecie avrebbe probabilmente cambiato le sorti non solo di procedimenti relativi alla repressione del dissenso, ma anche quelli che indagavano le violenze della polizia. Ad esempio, dice il presidente di Antigone Patrizio Gonnella, il caso di Stefano Cucchi “ha le caratteristiche del delitto di tortura”.

Venticinque anni dopo il G8 di Genova resta la domanda più inquietante: potrà accadere di nuovo? Nominare la tortura Antigone, insieme ad Amnesty International, ha portato avanti una battaglia quasi trentennale per l’introduzione del reato nell’ordinamento. Il 14 luglio 2017, con la legge 110, sono stati inseriti nel Codice penale gli articoli 613 bis e ter (reato di tortura e istigazione alla tortura). Un lungo iter parlamentare e molte pressioni hanno prodotto una disposizione ampiamente modificata rispetto al testo originale. Tanto da portare l’allora senatore Luigi Manconi, promotore della legge, ad astenersi perché la considerava “mediocre”.

Tra le critiche, il fatto che la tortura per mano di pubblici ufficiali sia un’aggravante e non un reato specifico. Antigone e Amnesty nel 2017 si sono prese con altri la responsabilità di appoggiare un testo non del tutto conforme alla Convenzione Onu ma che ha permesso finalmente di “nominare la tortura nei tribunali”, dice Gonnella. In nove anni sono stati diversi i processi avviati con l’accusa di tortura, molti ancora in corso, alcuni terminati anche con condanne. Come il processo sulle violenze brutali inferte su una persona detenuta da alcuni agenti di polizia penitenziaria nel carcere di San Gimignano, condannati in primo e secondo grado.

Un procedimento arrivato alle Sezioni unite della Cassazione, che a settembre determineranno il destino del reato chiarendo se il secondo comma - che punisce il delitto commesso da un pubblico ufficiale - possa o meno essere interpretato come fattispecie a sé. “Un filone importante comprende i processi nati durante il periodo Covid”, racconta Filippi, che per Antigone segue i procedimenti per tortura nei penitenziari. Ricorda quello di Torino, concluso in primo grado, di Modena, ancora oggi davanti al gip con un’altra richiesta di archiviazione.

E quello che viene definito il più grande procedimento penale per torture in Europa, per numero di imputati e per la portata delle condotte, sul “pestaggio di massa” nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Sanguinanti e in ginocchio: le nuove immagini della mattanza di stato Ridimensionamento Il vero punto critico della legge è però per Filippi quanto riesce ad emergere nei processi, cioè “quello che può essere ritenuto un uso più o meno legittimo della forza da parte degli agenti della penitenziaria”. Le telecamere restano poi centrali nella ripresa di luoghi oscuri sottratti allo sguardo: “Se non ci fossero state le immagini video nel caso di Santa Maria Capua Vetere, penso che il processo non si sarebbe fatto”, dice l’avvocata.

Rimane però il problema dell’identificazione degli agenti. La società civile si batte da 25 anni per l’introduzione dei codici identificativi sulle divise, ma - spiega Gonnella - “non si riesce a fare nessun passo avanti, in nessun corpo di polizia”. Perché, aggiunge Romeo, “le forze dell’ordine hanno un peso politico”. Due proposte di legge, del M5s e di Fratelli d’Italia, mirano infatti a modificare e a derubricare il reato. Sebbene non sia ora tra le priorità della maggioranza, sono tentativi che hanno preoccupato il Comitato Onu contro la tortura, che ha sottolineato come, nella pratica, non tutte le misure di salvaguardia sarebbero sufficientemente garantite.

“Stiamo vivendo una legislatura in cui l’esecutivo governa con il codice penale. Adesso quel codice fascista non basta più”, conclude Romeo, che nota “un aumento del diritto penale del nemico - il dissenso, la marginalità e la persona migrante - e l’inaugurazione del diritto penale dell’amico”. Per l’avvocato, c’è un filo rosso che lega il governo Meloni a quello che è accaduto 25 anni fa: la giustificazione dell’operato delle forze dell’ordine. I tentativi di abolire il reato di tortura in Italia: cosa prevede la legge e le proposte in campo