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di Patrizia Maciocchi


Il Sole 24 Ore, 25 settembre 2019

 

Corte di cassazione - Sezione III - Sentenza 24 settembre 2019 n. 23623. Le sentenze del

giudice di pace, pronunciate secondo equità, sono appellabili solo per i motivi strettamente indicati nel codice di rito civile. La Corte di cassazione (sentenza 23623) pur giudicando inammissibile il ricorso esaminato, detta un principio di diritto, "nell'interesse della legge", per fare chiarezza sulla possibilità di "contestare" una decisione del giudice di pace considerata "equa" dal Tribunale. Esattamente quanto accaduto nel caso esaminato, in cui il giudice di pace aveva dichiarato inefficace l'ordinanza con la quale al ricorrente era stato dato il via libera per un pignoramento presso terzi delle somme dovute dal Banco di Napoli, terzo pignorato in quanto tesoriere dell'Inps. Per il tribunale il ricorso doveva essere considerato inammissibile perché, essendo la somma precettata inferiore a 1 e 100 euro, la sentenza impugnata si doveva considerare pronunciata secondo equità. Ad avviso del ricorrente però il Tribunale non aveva tenuto conto della legge 69/2009 che - abrogando la parte finale dell'articolo 616 del codice di rito civile che prevedeva che l'opposizione all'esecuzione fosse decisa con sentenza non impugnabile - aveva di fatto aperto, con il "nuovo" articolo 616, all'appellabilità a critica libera della sentenza che definisce l'opposizione all'esecuzione: di fatto una norma speciale e derogativa rispetto all'articolo 339 terzo comma del Codice di procedura civile, che regola l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace. Per la Cassazione non è così. Abrogando la regola della non impugnabilità, che era stata introdotta nel 2006, la norma del 2009 ha semplicemente rispristinato la regola generale dettata dall'articolo 339 che indica le sole ragioni che giustificano l'appello in caso di pronunce "eque" del giudice di pace. E dunque appello possibile in caso di violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia. Un campo chiaramente limitato.