di Catello Vitiello*
Il Dubbio, 31 maggio 2019
Quando ormai frequentavo l'università solo per tenere allenata la mente a osservare il processo penale con visione non troppo settaria - nel timore che potesse rivelarsi inquinata dalla mia naturale collocazione in quella "triade di giudicanti" di carneluttiana memoria - ritenevo che proprio la comune cultura della giurisdizione avrebbe sempre prodotto magistrati del pubblico ministero capaci di comprendere - ed esercitare - la terzietà, e di farsene portavoce anche nel corso delle indagini.
Vedevo nell'articolo 358 del codice di rito le ragioni per dare all'obiettività lo stesso valore della terzietà, proprio lì dove l'assenza del giudice è solo eventuale. Dopodiché, ho imparato che lo studio del processo non può prescindere dalla quotidianità delle aule e dalla patologia delle prassi e ho compreso - anche a mie spese - che l'obiettività non può sovrapporsi alla terzietà. E in realtà non deve, perché diventerebbe un ossimoro giuridico: il pubblico ministero deve avere una sua teoria accusatoria e ha il diritto di... sbagliare! E però il suo potenziale errore deve poi trovare la "cura".
Ed è proprio qui che nasce il corto circuito: lo stesso percorso per l'accesso, la medesima "scuola di formazione" prima e dopo il concorso, destinano alla magistratura requirente lo stesso "diritto di interpretazione del fatto penalmente rilevante" della magistratura giudicante e, al contempo, inducono quest'ultima a dare - anche inconsapevolmente - maggiore valore alla tesi accusatoria rispetto a quella difensiva soprattutto nella fase delle indagini, laddove il controllo è fugace e inevitabilmente poco approfondito. Una deriva giurisdizionale a cui il migliore degli avvocati riesce solo di rado a fare da argine.
Una deriva giurisdizionale che contraddice quel modello processuale che ha inteso - ormai oltre trent'anni fa - ben distinguere l'accusatore dal giudice.
Potendo riconsiderare tutto, probabilmente sarebbe stato necessario discutere non su come salvaguardare il valore probatorio delle indagini (si vedano le sentenze additive della Consulta del 1992), bensì sulla tenuta dell'obbligatorietà dell'azione penale, sul nuovo significato di "ragionevole durata" (costituzionalizzata solo nel 1999 ma ancora lettera morta nelle aule di giustizia e fuori, dove si confonde con la prescrizione) e soprattutto sul senso di una colleganza dei magistrati, requirenti e giudicanti, ormai anacronistica.
Non possono esserci dunque equivoci sulla ratio di una proposta di legge come quella sulla separazione delle carriere. Proposta che - è sempre utile ricordare - rappresenta l'espressione di una volontà "popolare" e non politica. Di questo occorre ringraziare chi come Beniamino Migliucci e Giandomenico Caiazza si è battuto perché arrivasse in Parlamento, ma anche i magistrati che già con la loro partecipazione ai dibattiti sul tema dimostrano la volontà di rifuggire da posizioni precostituite. Non poteva essere altrimenti, conoscendo, per motivi squisitamente professionali, la lungimiranza e la cultura giuridica di tanti di loro.
*Deputato









