di Armando Spataro
Corriere della Sera, 24 febbraio 2022
Dividere le funzioni o le carriere? Le argomentazioni di chi è contrario e difende l’”unicità”. Caro direttore, a coloro che continuano a recitare il mantra secondo cui separare le carriere tra giudici e pubblici ministeri renderebbe la giustizia più giusta e - recente novità - la magistratura meno potente, vorrei qui ricordare che la possibilità per chi ha vinto un pubblico concorso di scegliere se fare il giudice o il pubblico ministero e poi di transitare da una funzione all’altra è una “forza” del nostro sistema.
Intanto, i due mestieri, pur differenti, hanno una caratteristica comune: il pm condivide con il giudice l’obbligo di ricerca della verità storica dei fatti e non è votato - “comunque e sempre” - alla formulazione di richieste di condanna, ma deve (o dovrebbe) determinarsi a richieste assolutorie ogni qualvolta reputi che il quadro probatorio sia carente. Ciò anche a seguito delle indagini a favore dell’imputato che per legge è obbligato a tali obblighi professionali, fortunatamente per i cittadini, nulla hanno a che fare con le regole del giusto processo e la terzietà del giudice, previste dall’art. 111 della Costituzione.
Non si comprende poi perché ci si rifiuti spesso di considerare le norme già vigenti in tema di passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti (e viceversa), che, al di là di altri marginali requisiti, lo vietano all’interno della regione in cui si lavora e lo limitano a un massimo di quattro volte nella carriera (la riforma Cartabia ne prevede due).
Peraltro, esaminando i dati ufficiali relativi ai cambi di funzioni nel triennio giugno 2016-giugno 2019, si può rilevare che sono intervenuti solo 80 trasferimenti da pm a giudici (media annua di 26,66 unità su 2.770 pm in servizio) e 41 da giudici a pm (con media annua di 13,66 unità su 6.754 giudici in servizio).
Si sostiene poi che la separazione delle carriere si imporrebbe anche in Italia poiché si tratta dell’assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri Stati a democrazia avanzata. Ciò è totalmente privo di fondamento e ignora le radicali differenze tra il nostro ordinamento - per fortuna caratterizzato da indipendenza del pm e obbligatorietà dell’azione penale - e quelli di altri Stati europei. Studiandoli seriamente ci si accorgerebbe che ovunque la carriera del pm sia separata da quella del giudice, il pm stesso dipende dall’Esecutivo (con l’unica eccezione del Portogallo). Ma sarebbe anche chiaro che, sia pure con vari requisiti e grazie a provvedimenti amministrativi, l’interscambiabilità dei ruoli è possibile dovunque (in Austria, in Belgio, in Svizzera, in Olanda, in Germania, in Francia etc.), tranne che in Spagna. Ciò a prescindere dallo status del pm, spesso funzionario dipendente dall’Esecutivo. In Inghilterra e Galles, invece, non esiste il pm nelle forme da noi conosciute, ma il Crown Prosecution Service che consiglia e può rappresentare la Polizia titolare dell’iniziativa penale. Il sistema statunitense, infine, si divide in giustizia federale, ove predomina la nomina da parte del presidente degli Stati Uniti, e giustizia statale ove vige il sistema elettorale. Ciononostante, esiste l’interscambiabilità tra i ruoli di giudici e pm che coinvolge anche l’avvocatura dalla quale, anzi, spesso provengono i pm e i giudici.
In più la comunità internazionale, con la raccomandazione del 2000 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sul “Ruolo del pubblico ministero nell’ordinamento penale” (in cui si auspicano “passerelle tra funzioni di giudice e pm” per meglio garantire i cittadini) e con un parere del 2014 del Consiglio consultivo dei Procuratori europei, mostra di viaggiare proprio verso quel modello ordinamentale che, invece, in Italia viene ciclicamente messo in discussione. Quasi mai per buone ragioni.
È giusto pertanto ribadire che l’unicità delle due carriere è necessaria anche per difendere e rafforzare un’omogenea “cultura giurisdizionale” tra pm e giudici, un’espressione di cui è però opportuno spiegare il significato concreto, poiché spesso viene fatta passare per una cortina fumogena utile per celare supposti privilegi corporativi. In concreto, unicità della cultura giurisdizionale sta a indicare il dovere per il pm e il giudice di compiere lo stesso percorso per l’affermazione della verità. Le valutazioni possono alla fine divergere, ma i canoni della valutazione delle prove devono unirli: il pm dovrà valutarne la fondatezza solo in funzione della loro valenza nella fase del giudizio, mentre è bene che i giudici conoscano a loro volta limiti e doveri propri dell’attività investigativa, senza che ciò determini il loro appiattimento sulle ragioni di chi accusa, ignorando quelle di chi difende. Tesi offensive smentite dalle cronache quotidiane.
Mi aspetto a questo punto una furba obiezione: “Ma il quesito referendario propone la separazione delle funzioni, non delle carriere!”. La risposta è facile, non solo richiamando l’unico passaggio che condivido di ciò che ha scritto su questo giornale Angelo Panebianco (“... forse l’effetto finale sarebbe una vera e propria separazione delle carriere”), ma anche ribadendo che la separazione drastica delle funzioni già esiste ed è prevista in Costituzione e che elevare un muro per evitare qualsiasi passaggio dall’una all’altra equivarrebbe a introdurre una vera e propria separazione delle carriere dei magistrati, che inevitabilmente porterebbe nel tempo a separare i concorsi per l’accesso in magistratura, il Csm, i percorsi di aggiornamento professionale e altro fino alla dipendenza del pm dall’Esecutivo e alla sua involuzione culturale con progressivo isolamento e gerarchizzazione delle Procure: insomma, danni per tutti, a partire dai cittadini utenti della giustizia.
L’avvocato Fausto Coppi su questo giornale, da penalista controcorrente, ha scritto: “... vogliamo davvero che qualcuno passi la vita ad accusare?... Lo scambio di esperienze aiuta a interpretare il singolo ruolo”. Lo ringrazio, come ringrazio il professore Gaetano Silvestri che già molti anni fa ebbe a dichiarare che “purtroppo i mass-media amplificano anche a senso unico le lamentele. Se un imputato viene assolto, si inveisce contro il pm che ha esercitato l’azione penale, dimenticando di sottolineare che c’è stato un giudice che non si è adagiato sulle prospettazioni dell’accusa; se viene invece condannato, allora i medesimi giudici vengono presentati come succubi dei pm, perché colleghi e amici”.











