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di Francesco Machina Grifeo

Il Sole 24 Ore, 2 giugno 2026

Le Sezioni Unite (informazione provvisoria) escludono che la violazione dei limiti previsti dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 116/2017 incida sulla capacità del giudice: si tratta di una mera irregolarità nell’assegnazione degli affari. Se al giudice onorario viene assegnato un procedimento non a citazione diretta ex articolo 550 c.p.p., in violazione dei limiti di competenza attribuiti ai giudici onorari dalla riforma della magistratura onoraria del 2017”, il processo non è nullo. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Cassazione con una decisione nota soltanto in forma provvisoria. La Suprema corte ha dunque escluso che si tratti di un vizio attinente alla capacità del giudice, qualificandolo invece come una mera irregolarità nell’assegnazione degli affari.

Il caso riguardava un imputato condannato per più episodi di truffa e per un reato di calunnia in un unico processo celebrato davanti a un giudice onorario di pace del Tribunale di Palermo. Mentre le truffe rientravano tra i procedimenti assegnabili al Giudice onorario, la calunnia ne era esclusa. Secondo il ricorrente, dunque, il procedimento era illegittimo in quanto deciso da un giudice onorario nonostante si fosse proceduto anche per il delitto di calunnia, che è sanzionato con la pena massima di sei anni di reclusione e non figura tra quelli previsto dall’art. 550 c.p.p..

Nell’ordinanza di rimessione n. 6495/2026, la Suprema corte aveva, tra l’altro, argomentato che il divieto di affidare ai giudici onorari procedimenti diversi da quelli a citazione diretta non fosse una semplice regola organizzativa, ma un limite funzionale imposto dal legislatore.

La Sesta sezione aveva posto i due seguenti quesiti: 1) Se la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità; 

Se, nel caso in cui la violazione dell’art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell’ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell’art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l’intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati. 

Quanto al primo quesito le S.U. hanno affermato: “La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall’art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell’art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice”. A questo punto, il secondo quesito che poneva la questione se la nullità derivante dall’assegnazione illegittima del processo a un giudice onorario dovesse colpire tutto il procedimento oppure soltanto i reati che il giudice onorario non poteva trattare, è divenuto “non rilevante”.

 

Calabria. La Garante Russo: “La Repubblica si misura nei luoghi della privazione della libertà”

Corriere della Calabria, 2 giugno 2026

La coordinatrice del Forum dei Garanti regionali richiama il ruolo del sistema penitenziario nella tenuta democratica dello Stato. Tra mafia, terrorismo e nuove minacce alla sicurezza, la Repubblica si misura ancora oggi nella capacità di governare i luoghi della privazione della libertà. Ne parla Giovanna F. Russo, Coordinatrice nazionale del Forum dei Garanti regionali e Garante regionale dei diritti delle persone private della libertà personale della Calabria. “Ci sono momenti nella storia di una nazione - afferma - nei quali il destino delle istituzioni democratiche si gioca lontano dalle piazze, dai parlamenti e dai riflettori. In Italia, uno di questi luoghi è stato, ed è tuttora, il carcere.

Le stragi mafiose del 1992 e del 1993, l’offensiva terroristica che ha attraversato il Paese negli anni della strategia della tensione e il contrasto alle organizzazioni criminali eversive e mafiose hanno insegnato una lezione fondamentale: la sicurezza nazionale non si difende soltanto nelle strade o nelle aule giudiziarie, ma anche all’interno degli istituti penitenziari. Ogni volta che lo Stato ha dovuto fronteggiare una minaccia alla propria esistenza democratica, il sistema carcerario è divenuto uno dei principali presìdi di legalità. È accaduto durante gli anni del terrorismo interno, quando le organizzazioni armate tentarono di piegare le istituzioni repubblicane. Ne furono una drammatica rappresentazione le stragi mafiose, quando Cosa Nostra scelse la via dell’attacco diretto allo Stato.

E continua ad accadere oggi nella lotta alle mafie, alla criminalità organizzata transnazionale, ai fenomeni di radicalizzazione e alle nuove forme di estremismo violento. Le carceri rappresentano, infatti, il luogo nel quale lo Stato dimostra la propria forza più autentica: quella di esercitare l’autorità senza rinunciare ai principi costituzionali. La Repubblica non vince contro la mafia perché rinuncia ai diritti; vince perché riesce a garantire, contemporaneamente, sicurezza e dignità della persona. Non sconfigge il terrorismo perché si pone al di fuori del diritto, ma perché resta fedele allo Stato di diritto anche nei confronti di chi ha tentato di distruggerlo. Per questa ragione, la qualità del sistema penitenziario costituisce uno degli indicatori più affidabili della salute democratica di una nazione. Un carcere insicuro produce vittime, rafforza i poteri criminali, alimenta traffici illeciti e favorisce processi di radicalizzazione. Un carcere incapace di garantire diritti fondamentali genera marginalità, tensioni e ulteriore devianza. In entrambi i casi, a perdere è lo Stato.

Al contrario, un sistema penitenziario capace di coniugare sicurezza, legalità, trattamento e reinserimento sociale diventa uno strumento essenziale di prevenzione della criminalità e di tutela della collettività. È in questo quadro che si colloca il concetto di “antimafia penitenziaria”: una visione che considera il carcere non soltanto come luogo di esecuzione della pena, ma anche come presidio avanzato di contrasto ai poteri criminali e di tutela dei diritti umani. L’antimafia penitenziaria significa impedire che le organizzazioni mafiose continuino a esercitare il proprio potere all’interno degli istituti; significa proteggere le persone più vulnerabili, garantire sicurezza agli operatori, contrastare i traffici illeciti, prevenire i fenomeni di radicalizzazione e costruire percorsi credibili di reinserimento sociale”.

“La sfida del nostro tempo - dichiara Russo - è superare le contrapposizioni ideologiche che troppo spesso hanno accompagnato il dibattito sul carcere. Sicurezza e diritti non sono concetti antagonisti. Sono, al contrario, pilastri complementari della medesima architettura democratica”. La storia italiana insegna che, quando lo Stato è stato capace di tenere insieme fermezza, legalità e umanità, ha sconfitto il terrorismo, ha indebolito le mafie e ha rafforzato la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Per questo la tenuta delle carceri non riguarda soltanto chi vi lavora o chi vi è ristretto. Riguarda l’intera Nazione.

La democrazia si misura anche dalla capacità di custodire i propri luoghi più difficili. Ogni volta che lo Stato garantisce controllo, legalità e dignità all’interno delle carceri, rafforza sé stesso e la propria capacità di resistere a ogni forma di violenza, criminalità e sovversione. In definitiva, la tenuta delle carceri coincide con la tenuta della Repubblica. E la forza della nostra Repubblica coincide con la capacità dello Stato di restare democratico anche quando è chiamato ad affrontare le sue sfide più dure”.