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di Errico Novi

Il Dubbio, 16 ottobre 2026

“Allarme? No, è un fatto positivo. Lo dico da consigliere di Cassazione. Da magistrato. È un dato certamente positivo che i giudici di merito siano riusciti a trovare una strada. E a concedere permessi. Anche ai condannati per reati di mafia. Vuol dire che sono riusciti a farsi strada nelle maglie rigide, strettissime, della legge introdotta nel 2022. A uno sguardo superficiale, quel provvedimento sembrava poter destinare a un nulla di fatto il principio affermato dalla Corte costituzionale, più precisamente il principio secondo cui la collaborazione con la giustizia non dovesse essere un requisito imprescindibile, nell’accesso ai benefici per i detenuti ostativi”.

Giuseppe Santalucia, presidente della prima sezione penale della Suprema corte di Cassazione, è stato presidente dell’Anm fino a gennaio 2025. Uno dei più apprezzati leader nella storia dell’associazionismo giudiziario. Intanto perché è un giudice, e la sua elezione spezzò la catena di presidenze affidate tutte a pubblici ministeri. Poi perché il suo mandato è stato un costante esempio di equilibrio, lucidità, rigore. Infine perché prima di diventare capo dell’Associazione magistrati, Santalucia era stato quel giudice. Quel giudice che aveva avuto il coraggio e l’onestà intellettuale di chiedere alla Consulta se subordinare i benefici penitenziari per l’ergastolano ostativo Salvatore Pezzino alla collaborazione di quest’ultimo con la giustizia non fosse contrario all’articolo 27. All’umanità della pena. E al decisivo principio di ragionevolezza.

Non sono dunque troppi, quei 200 permessi concessi ai condannati per mafia....

Rappresentano la corretta fisiologia in relazione alle norme vigenti. Se quella statistica fosse confermata, vorrebbe semplicemente dire che i magistrati di sorveglianza hanno realizzato una notevole opera di interpretazione giurisprudenziale sulla legge 162 del 2022, rigidissima e, a uno sguardo superficiale, assimilabile a un vero e proprio muro opposto alle istanze dei reclusi per reati ostativi.

Intende dire che è grazie ai giudici di merito, alla magistratura di sorveglianza, se tali istanze, incluse quelle proposte da condannati per mafia, non sono finite automaticamente nel cestino?

Intendo dire che evidentemente la magistratura di sorveglianza ha fatto in modo da non ridurre a un nulla di fatto la pronuncia della Corte costituzionale sulla necessità di superare la subordinazione dei benefici penitenziari, per reati ostativi come il 416 bis, alla collaborazione con la giustizia. Vede, il dibattito sui permessi, che com’è noto sono il primo assaggio sulla possibilità di un graduale reinserimento del detenuto, deve tener conto di alcuni specifici aspetti della legge approvata nel 2022.

Quali aspetti in particolare?

In base a quel provvedimento, la concessione anche di un semplice permesso a un condannato per reati ostativi richiede che il detenuto alleghi all’istanza un’attestazione ove compaiano elementi oggettivi tali da poter escludere il pericolo che il temporaneo ritorno in libertà determini il ripristino dei legami con l’organizzazione criminale. Non solo si deve dimostrare che i legami con la cosca, per intenderci, sono ormai venuti meno, ma addirittura il detenuto deve attestare che, se gli venisse concesso un permesso, resterebbe escluso anche il pericolo di un futuro ripristino dei quei legami. Quattro anni fa, un presupposto del genere sembrò costituire una prova quasi insuperabile. Una prova diabolica. Come posso escludere il mancato verificarsi di una circostanza futura? E però la magistratura, con la propria opera giurisprudenziale, è riuscita a trovare le formule adatte a rendere possibile quel presupposto in apparenza irrealizzabile. Solo così si spiega la concessione, nel 2025, di 200 permessi ai detenuti di mafia, per reati dunque ostativi in base all’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Si parla sempre di “boss”, i quali però non solo sono collocati nella condizione “ostativa” tipica del 4 bis: sono anche detenuti in regime di 41 bis, che è un’altra cosa. E il regime speciale del 41 bis esclude totalmente la concessione di permessi. Le sembra, intanto, il sintomo che la legislazione antimafia sia ormai sproporzionata rispetto a un fenomeno totalmente diverso dalla mafia stragista dei primi anni Novanta?

Sono altri a dover fare una valutazione sul cambiamento del fenomeno mafioso. Riguardo alla rigidità della legislazione antimafia, posso dire che ad attestarla basta proprio il caso della legge di cui abbiamo parlato finora, la 162 del 2022, che recepì l’ordinanza della Consulta sul superamento della collaborazione come requisito imprescindibile per l’accesso ai benefici. La pronuncia della Corte costituzionale segnalò la necessità di un intervento legislativo, e subito, o quasi subito, il legislatore rispose con il sistema di maglie strettissime di cui parliamo.

Lei è il giudice che rimise alla Consulta il caso del detenuto Salvatore Pezzino…

Sì. Va ricordato come la conseguente ordinanza della Corte avesse dato risposta a una giurisprudenza di merito e di legittimità che da anni faceva i conti con quell’aspetto dell’ordinamento.

Passiamo al 41 bis, istituto di cui non si comprende forse la portata. Se un detenuto al regime speciale collabora, è plausibile che un eventuale decreto di proroga sia accantonato, che il 41 bis si interrompa: giusto?

Com’è noto, il 41 bis è concepito non come forma di estrema afflizione, ma per impedire i contatti fra il condannato e l’organizzazione di provenienza. Ed è destinato a condannati per mafia che sono stati quasi sempre ai vertici dell’organizzazione. Ora, è chiaro che una caratteristica tipica delle organizzazioni mafiose è la persistenza dei legami nel tempo, anche a fronte di decenni di isolamento. Ma è altrettanto chiaro che l’eventuale scelta di collaborare rappresenta, nel caso di un detenuto in regime di 41 bis, una prova contraria molto forte, rispetto al rischio di ripristino dei legami, e può dunque indurre i magistrati e il ministro a non prorogare il 41 bis.

D’altra parte, se il detenuto al 41 bis non sceglie di collaborare, nel suo caso la dichiarazione con cui esprime consapevolezza dei propri reati e assenza del rischio di ricaderci, richiesta ai condannati per mafia che non sono al 41 bis, ecco, quella dichiarazione pur difficilissima da argomentare, per chi è al 41 bis non basta...

No, perché per i 41 bis l’aspetto del percorso trattamentale è tenuto da parte rispetto alla necessità di impedire i collegamenti con l’organizzazione.

Il che vuol dire che gli aspetti legati alla persona e al suo percorso interiore sono sacrificati. Ma dopo venti o addirittura trent’anni al 41 bis, come si fa a pensare che una persona, isolata per così lungo tempo, possa tornare a capo di un’organizzazione?

Da una parte c’è la specifica capacità delle organizzazioni mafiose nel preservare i legami anche a fronte di un tempo così lungo. Dall’altra c’è, senz’altro, la necessità di considerare gli aspetti relativi alla singola persona, e si tratta di una delle valutazioni più impegnative anche per chi, come il sottoscritto, esercita la giurisdizione di legittimità.

Un’ultima domanda, presidente: nel caso di un boss da 30 anni al 41 bis, la necessità di impedire il ritorno di un simbolo quanto finisce per prevalere sull’umanità della pena?

È un quesito a cui è difficile rispondere. È tra i più impegnativi che un magistrato della prima sezione penale della Suprema corte si trova a dover sciogliere. Posso dire che in alcuni casi i pur ristretti limiti del giudizio di legittimità hanno portato ad annullamenti con rinvio dei provvedimenti di proroga del 41 bis. E che certo, il trascorrere del tempo, mette in rilievo la persona, rispetto al contesto criminale, assai più di quanto di solito avvenga.