di Debora Alberici
Italia Oggi, 28 dicembre 2020
Sta chiudendosi il 2020, l'anno della pandemia, sulla quale sono stati scritti fiumi di inchiostro. Dalle influenze del Covid-19 non è esente il settore della giustizia che fra personale in smart working, udienze cancellate e poi in parte celebrate online, ha segnato un grave disagio a chi svolge la professione forense.
Minori sono stati i depositi presso la Suprema corte che, però, anche quest'anno, ha fornito importanti chiarimenti e inaugurato nuovi indirizzi giurisprudenziali. Dalle leggi sull'emergenza sanitaria ai procedimenti disciplinari, alle spese giudiziali e poi ancora al primo concreto riconoscimento del mobbing, anche il 2020 ha visto il deposito al Palazzaccio di molte sentenze fondamentali.
Gennaio si è aperto con un "revival" sulle sostanze stupefacenti: ancora una volta le Sezioni unite penali hanno infatti sancito che non è reato coltivare cannabis in casa per uso solo personale. Sempre a inizio anno, poi, gli Ermellini hanno sdoganato l'ingiunzione da parte del legale al cliente anche senza parcella vistata dall'ordine.
In pieno lockdown, come se i guai non fossero già abbastanza, un'altra doccia fredda per i professionisti: la Cassazione ha dato il via libera al sequestro dell'intera documentazione e del pc al legale sospettato di illeciti penali. Ma non basta: la misura non cade anche se la procedura finisce per colpire l'intero archivio virtuale.
Per avere le prime interpretazioni sulle norme anti-Covid dovrà arrivare settembre. È infatti dopo l'estate che i Supremi giudici hanno affermato come non c'è alcuna aggravante a carico del pusher che spaccia durante l'emergenza sanitaria da Covid in barba al divieto di uscire di casa. In quell'occasione fu infatti escluso il piccolo spaccio a carico di un giovane, per le quantità di sostanze rinvenute ma non certo per la violazione del lockdown.
E poi ancora nello stesso mese, entra in campo anche la terza sezione penale, secondo la quale è proprio il Covid a condannare l'evasore Iva. Il reato sarebbe infatti prescritto se non fossero intervenuti il rinvio delle udienze e lo stop alla prescrizione introdotti dal Cura Italia.
Ma il sospetto di incostituzionalità va respinto perché la normativa d'emergenza non introduce una nuova ipotesi della prescrizione applicabile a fattispecie criminose perfezionatesi prima della sua entrata in vigore.
Ma non è ancora tutto. La ciliegina sulla torta arriva a novembre con una decisione attesa da migliaia di lavoratori e che fa da apripista a un orientamento del tutto nuovo. Ad avviso della sezione lavoro, infatti, è mobbing rivolgere accuse infondate a un collega.
Il datore, in questi casi, è tenuto al risarcimento del danno per non aver garantito la serenità del dipendente dalle maldicenze degli altri. Ciò perché, la responsabilità datoriale per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità psicofisica del lavoratore discende da norme specifiche o, nell'ipotesi in cui esse non siano rinvenibili, dalla norma contenuta nell'art. 2087 c.c.











