di Sara Menafra
Il Messaggero, 9 febbraio 2015
La partita sulla riforma del Codice di procedura penale che introduce la possibilità di archiviare alcuni reati sulla base della "lieve entità del fatto" è ancora aperta. Ma dopo l'approvazione dei pareri delle commissioni giustizia di Camera e Senato al decreto legislativo, il governo si prepara a correggere il tiro e a delimitare il campo d'azione della riforma. Nel tentativo di spegnere le polemiche che si sono irradiate da numerosi ambienti, economici e non soltanto.
Negli ultimi mesi, in particolare l'Ania (l'associazione nazionale che raggruppa delle imprese assicuratrici), la Confindustria cultura, l'Enpa e la Lav-Lega antivivisezione hanno sollevato diverse obiezioni alla struttura del testo. L'Ania, più di altri, sostiene che il decreto legislativo "arrecherebbe un pesante vulnus al principio costituzionale di legalità e certezza del diritto in quanto renderebbe di fatto discrezionale l'esercizio dell'azione penale". Va però detto che, nel corso della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, il primo presidente della Cassazione Giorgio Santacroce si è espresso a favore del mutamento sottolineando che "il potenziamento delle misure deflative" tra le quali "la rilevanza della lieve entità ai fini della punibilità del reato" si muovono "nella direzione auspicata, tra gli altri, anche dal Consiglio superiore della magistratura".
Il governo ha sempre respinto le obiezioni, sostenendo che i casi di non punibilità saranno limitati a casi specifici e davvero minori. E i pareri appena approvati dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato hanno specificato meglio come sarà corretto il testo, chiarendo che l'archiviazione per "lieve entità del fatto" sarà solo per i reati davvero "bagatellari" (il furto della mela al supermercato, ad esempio) e - per quanto possa far rizzare i capelli in testa alle associazioni contro la violenza - per i maltrattamenti occasionali, come il calcio al gatto o lo schiaffo al minorenne.
Per le truffe assicurative, la situazione è più complessa visto che il reato previsto dall'articolo 642 ha come pena massima 4 anni di detenzione e il decreto legislativo interviene su tutti i reati con pena massima di 5 anni. Ma viene assicurato che le tutele alla difesa delle parti offese saranno rafforzate più di quanto previsto oggi.
Tre le correzioni principali proposte finora: prima di tutto sarà chiarito che la legge esclude la punibilità di "offese" tenui e non di "fatti" tenui, escludendo dall'ambito di applicazione della legge "le condotte che determinano la distruzione del bene protetto
(ad esempio uccisione degli animali maltrattati), ovvero comportano una compromissione parziale anche non grave di tale bene". Quindi, saranno delimitate le modalità della condotta collegandolo ai criteri specificati dall'articolo 133 del codice penale, escludendo, scrive la Camera, l'"aver agito per motivi abietti o futili, aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età".
Infine, una modifica che potrebbe incontrare il favore delle assicurazioni è la previsione che alla parte offesa sia sempre data notizia dell'archiviazione. Una tutela rafforzata rispetto a oggi, visto che il querelante attualmente deve precisare di voler essere avvisato, ma che comunque non basta all'Ania.











