di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 20 marzo 2015
La vittima da reato depenalizzato ha diritto di essere avvisata. Ma non può bloccare il proscioglimento dell'autore del reato. Lo prevede il testo definitivo del decreto legislativo n. 28/2015 sulla non punibilità dei reati di particolarità tenuità frutto di una condotta abituale (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2015 e in vigore dal 2 aprile 2015).
Il provvedimento contiene, però, un pasticcio nella norma sull'utilizzabilità da parte della vittima della sentenza di proscioglimento nel giudizio civile di danni: il nuovo articolo 651 bis del codice di procedura penale la prevede, ma contro il condannato, che in realtà non c'è (perché il colpevole di un fatto tenue, in realtà viene prosciolto e non condannato). Tornado al diritto di informazione, nella prima versione il decreto legislativo prevedeva l'avviso alla persona offesa solo se quest'ultima lo chiedeva espressamente.
Nella versione definitiva, invece, il pubblico ministero ha l'obbligo di mandare l'avviso a chi è rimasto vittima di un reato punito fi no a cinque anni. Attenzione però la vittima non può impedire, con la sua sola volontà, che il procedimento termini con la dichiarazione di non punibilità. Questo anche quando i reati sono procedibili a querela di parte. Vediamo dunque quali diritti residuali rimangono alla persona offesa.
Partiamo proprio dal diritto di essere avvisati. Le modifiche riguardano l'articolo 411 del codice di procedura penale. In particolare se il pm chiede l'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa. Nell'avviso il pubblico ministero deve spiegare che nel termine di dieci giorni, la persona offesa, può prendere visione degli atti e presentare opposizione. La persona offesa (che può anche essere un'impresa o un professionista o una pubblica amministrazione) non può limitarsi a opporsi, ma deve spiegare, a pena di inammissibilità, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. La vittima del reato dovrà cercare di convincere il giudice che il fatto non è lieve e/o che il comportamento è abituale. Se non ci riesce, il risultato sarà comunque la non punibilità. La conseguenza indiretta di questa situazione è che probabilmente ci si penserà due volte a presentare querela, dal momento che il querelante ha le armi spuntate.
Anche se fa querela e anche se il fatto è un reato accertato, non è certo che si arrivi al processo. Si deve, infatti, ricordare che il decreto legislativo in commento riguarda fatti di reato, i quali non sono ritenuti meritevoli di protezione. Se la via penale è preclusa, alla persona offesa rimane solo la via civile per avere una qualche soddisfazione. Certo non potrà più ottenere la condanna penale del suo aggressore, ma per lo meno potrà chiedergli il risarcimento del danno. E qui si deve registrare un'altra novità della versione definitiva del provvedimento. Viene, infatti, aggiunto l'articolo 651 bis del codice di procedura penale sulla efficacia della sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto nel giudizio civile o amministrativo di danno. Ci si chiede se la persona offesa possa utilizzare a suo vantaggio tale sentenza.
Il citato articolo 651 bis prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
L'articolo prosegue dicendo che la sentenza vale come giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno contro condannato e del responsabile civile. Certo è chiaro l'obiettivo (dare uno strumento alla persona offesa perché possa chiedere i danni partendo da un fatto già assodato e senza doverlo provare nel separato giudizio civile. Ma non si capisce perché la norma parli di giudizio civile contro il condannato, dal momento che se il responsabile viene prosciolto (per tenuità del fatto), in realtà non c'è un condannato. La prassi dirà se si tratta di una svista legislativa che si può correggere con l'interpretazione del giudice. Altrimenti tutto diventa una beffa per la vittima, che assiste al proscioglimento del colpevole e avrà tutti gli oneri probatori a suo carico nel giudizio civile (sempreché lo inizi).










