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di Armando Spataro

 

La Repubblica, 5 agosto 2021

 

La Camera ha finalmente approvato il disegno di legge sulla riforma della giustizia penale e l'ultima parola spetta ora al Senato. Il Dl contiene per una parte una serie di deleghe al governo e, per l'altra, norme immediatamente precettive che intervengono sia sul codice penale che su quello di procedura. Sembra dunque che il governo abbia superato l'impasse determinata da dure critiche provenienti sia da partiti che lo sostengono che da parte del mondo dei giuristi, in particolare da alcuni magistrati, ma anche dall'Anm ed in parte dal Csm.

Si può sperare che le ragioni di scontro siano venute meno e che, dalla logica delle "bandierine" (con auto-attribuzione di meriti politici ed accuse di ambiguità agli altri), sia ora possibile passare a quella della bandiera unica, sventolandola in nome della credibilità della giustizia? Questa è una speranza, ma non ancora una certezza. Come è noto, i colpi di mortaio ad "alzo zero" contro il progetto di riforma hanno riguardato, in particolare, le previsioni in tema di prescrizione dei reati ed improcedibilità dei dibattimenti dinanzi alla Corte d'Appello e alla Corte di Cassazione, una volta decorsi i termini per quelle fasi previsti, il che - a dire dei critici - avrebbe reso impossibile concludere la gran parte dei procedimenti per mafia, terrorismo e per altri reati complessi, lasciando impuniti numerosi criminali e comunque favorendo pratiche dilatorie di difesa "dal" processo.

È bene, allora, ripetere qualche contro-argomento, poiché, al di là di polemiche offensive, sono stati diffusi timori in gran parte insussistenti o enfatizzati. I rischi certamente esistono ma, al di là delle possibili e già previste proroghe dei termini, i dibattimenti per questi ed altri reati sono notoriamente lunghi e complessi soprattutto in primo grado e non certo in grado di appello, fase per cui potranno operare cause di sospensione dei termini per assunzione di nuove prove e per le ragioni già oggi previste per la prescrizione. Toccherà ai giudici respingere eventuali tentativi dilatori, ma non è per caso che oltre i due terzi di tutte le Corti d'Appello italiane già rispettano i tempi previsti dalla riforma, e ciò a prescindere sia dalla normativa transitoria che permetterà di testare la situazione all'atto dell'entrata in vigore della riforma, sia dalle numerose misure che essa pure prevede per alleggerire i carichi di lavoro di tutti gli uffici giudiziari: assunzione a breve di magistrati e di oltre ventimila nuovi appartenenti al personale amministrativo, creazione dell'ufficio per il processo, ampliamento delle ipotesi di riti alternativi, delle ipotesi di inappellabilità delle sentenze e di cause di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché digitalizzazione del processo penale ed altre ancora.

Certo occorreranno da parte dei dirigenti degli uffici capacità organizzative, ma per loro è già previsto il dovere di selezione delle priorità nella trattazione dibattimentale dei processi, che certamente - questo va detto - non è delegabile al Parlamento: è gravemente sbagliato, dunque, parlare di una riforma che nasce per favorire ladri, corrotti e criminali, così come è inaccettabile auspicare l'abolizione del grado d'appello o affermare che solo il blocco della prescrizione, come originariamente previsto dalla legge n. 3/2019, garantirebbe il giusto processo. Non è affatto così, poiché proprio tale blocco, sia pure dopo la sentenza di primo grado, determinerebbe un imprevedibile allungamento dei tempi dei processi nei gradi successivi, con compromissione dei diritti di tutti i cittadini che a qualsiasi titolo - imputati e parti offese - ne siano protagonisti.

E stupisce che alcuni commentatori dimentichino che la ragionevole durata dei processi non è un principio astratto, ma un diritto il cui rispetto è imposto dalla nostra Costituzione (art.111), dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (art.6), dalla legge Pinto e dalle numerose condanne dell'Italia (prima nella relativa "classifica") ad opera della Corte Edu di Strasburgo per la violazione di tale diritto. Si dice poi che la riforma determinerebbe lesioni dei diritti delle parti offese dei reati dichiarati improcedibili, ma anche questo è un errore poiché il giudice penale che la dichiara, nel caso di imputato già condannato al risarcimento dei danni, trasmetterà gli atti al giudice civile per la decisione che terrà conto delle prove acquisite nel corso del processo penale.

Sono numerose e complesse le positive proposte di modifiche al sistema di giustizia penale che la riforma prevede e che qui non è possibile illustrare, ma ve n'è una - in particolare - che sembra trascurata dai commentatori e che è invece molto importante.

Ci si vuol riferire alla delega al governo per introdurre un mezzo di impugnazione straordinario davanti alla Corte di Cassazione al fine di dare esecuzione alla sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo, proponibile dal soggetto che abbia presentato il ricorso. Si tratta di una previsione già presente nel testo della Commissione Lattanzi, ispirata dal fine doveroso di riempire un vuoto normativo: è la Convenzione Edu che impone ai Paesi che l'hanno sottoscritta di dare esecuzione alle sentenze della Corte, tanto che già la nostra Consulta ha affermato che i giudici italiani devono rispettare la giurisprudenza di Strasburgo nel caso essa sia "consolidata", indicando anche i parametri che consentono tale giudizio.

Certamente non sarà facile scrivere la norma, che se fosse già esistita in un passato recente, avrebbe consentito di porre rimedio ad inaccettabili scelte in tema di contrasto dell'immigrazione irregolare, uso del segreto di Stato ed altro ancora. Ma questa ed altre difficoltà potranno ben essere superate, come ha ricordato ed ha già dimostrato la ministra Cartabia, attraverso una leale interlocuzione in sede di attuazione della delega tra il governo, il mondo accademico, l'avvocatura e la magistratura. È arrivata l'ora di realizzare insieme ciò che serve alla giustizia, ma non di elevare muri, che saranno invece utili contro le distruttive proposte referendarie su cui si deve tornare a discutere e ad informare.