di Giovanni Fiandaca (Docente di Diritto penale a Palermo)
Il Garantista, 6 marzo 2015
Il grande allarme della categoria è esagerato e frutto del "conflitto nevrotico" con la politica. Perché, a decidere sulla responsabilità civile dei magistrati, saranno sempre altri magistrati. Per farsi un'idea della riforma della responsabilità civile dei magistrati, è necessario aver chiare le principali innovazioni introdotte. Proviamo a esporle. La legge Vassalli del 1988 ha introdotto per la prima volta anche una forma di responsabilizzazione patrimoniale indiretta delle toghe per gli errori commessi nello svolgimento delle funzioni giudiziarie.
La responsabilità risarcitoria configurata da questa legge aveva come presupposto che l'errore del magistrato fosse dovuto a dolo (cioè fosse volontario: ipotesi rara) ovvero a colpa grave (cioè causato da involontaria ma inescusabile negligenza: ipotesi più frequente). Inoltre il legislatore specificava i casi di colpa grave facendovi rientrare: la grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile; l'affermazione o la negazione, determinate sempre da negligenza inescusabile, rispettivamente di un fatto incontestabilmente escluso o di un fatto risultante dagli atti; l'emissione di un provvedimento relativo alla libertà personale fuori dei casi consentiti dalla legge, o senza motivazione.
In presenza di uno dei suddetti presupposti (e altresì in quello di diniego di giustizia: cioè di rifiuto, omissione o ritardo nel compimento di un atto), la persona danneggiata poteva esercitare presso il tribunale competente per territorio un'azione di risarcimento contro lo Stato. Ma era previsto uno sbarramento precauzionale: la domanda era sottoposta a un filtro preventivo, cioè a un giudizio di ammissibilità da parte dello stesso tribunale, in modo da sbarrare sin da subito la strada a richieste di risarcimento pretestuose, manifestamente infondate o strumentali.
Nel caso di superamento del filtro, e poi di effettivo accoglimento della domanda di risarcimento, la responsabilità patrimoniale del magistrato era disciplinata in forma di azione di rivalsa nei suoi confronti da parte dello Stato, e la rivalsa non poteva superare una somma pari al terzo di un'annualità dello stipendio. Questo meccanismo, alla luce dell'esperienza, è risultato poco efficace. Per migliorarlo, la recente riforma ha apportato alcune modifiche che puntano a una maggiore responsabilizzazione dei magistrati, mantenendo però buona parte del precedente modello di responsabilità indiretta.
In primo luogo, viene esteso il novero dei casi di colpa grave aggiungendovi innanzitutto, e com'era doveroso per vincolo europeo, la violazione manifesta del diritto dell'Unione; e, inoltre, il travisamento del fatto e delle prove. In effetti, questa seconda aggiunta rientra tra i maggiori motivi di allarme dei magistrati. Come intendere il concetto generico di "travisamento"? Poiché la stessa legge di riforma ribadisce espressamente che non può dare luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove, lo spazio assegnabile al travisamento dovrebbe restringersi a eccezionali e abnormi casi limite di ricostruzione manifestamente e macroscopicamente errata dei fatti e dei dati probatori.
Certo, possono esservi margini di apprezzamento discrezionale nel distinguere tra ricostruzione giudiziaria opinabilmente errata e ricostruzione macroscopicamente infondata. Ma dovrebbe rassicurare il fatto che a operare questa distinzione saranno altri giudici, colleghi dei giudici accusati di sbagliare. Altre due importanti novità, anch'esse foriere di allarme, consistono nella eliminazione del filtro preventivo di ammissibilità della richiesta di risarcimento e nell'aumento della misura della rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato (elevata da un terzo alla metà di una annualità di stipendio).
Si tratta di innovazioni davvero sintomatiche della volontà politica di punire o normalizzare la magistratura e produttive di un reale rischio di ridimensionamento della sua autonomia e indipendenza, così come paventa l'Associazione nazionale magistrati? L'eccessivo allarmismo è senz'altro anch'esso effetto del conflitto nevrotico che da anni contrappone politica e magistratura. Anche dopo la legge Vassalli si temettero conseguenze devastanti, che la realtà ha smentito. Sarà l'esperienza e sarà, soprattutto, la futura attività interpretativa a opera pur sempre di magistrati a confermare o smentire la paventata pericolosità della nuova riforma. Come giurista, so che non meno della legge così com'è scritta conta il modo di interpretarla e applicarla.











