Il Sole 24 Ore, 26 marzo 2015
Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza 24 marzo 2015 n. 12514.
Nelle associazioni di stampo mafioso il sopravvenuto stato detentivo dell'indagato non esclude la permanenza della partecipazione dello stesso al sodalizio criminoso, che viene meno solo nel caso oggettivo della cessazione del gruppo criminale di appartenenza o in alcune e specifiche ipotesi di recesso o esclusione del singolo associato. L'attuale titolo coercitivo del condannato riguarda l'associazione per delinquere di stampo mafioso.










