di Luca Nisco
Italia Oggi, 20 aprile 2015
Modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo: sono questi gli elementi determinanti nella valutazione della non punibilità dei reati in base al dlgs 28/15. A chiarirlo la Corte di cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 15449/15, depositata il 15 aprile 2015 (udienza dell'8 aprile 2015), con la quale ha rigettato il ricorso di un imputato, il cui difensore, per la prima volta in sede di udienza di legittimità, aveva invocato l'applicazione della suddetta causa di non punibilità, in vigore alla data dell'udienza da soli sei giorni.
Se il Giudice di merito, ha spiegato la Corte, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la con-figurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p..
La prima interpretazione. La sentenza della Suprema corte è di assoluta rilevanza giacché rappresenta la prima interpretazione in sede di legittimità della disciplina recata dal neo-introdotto art. 131-bis c.p. in relazione a un reato tributario e consente, dunque, di apprezzare alcuni importanti principi.
Nella sentenza si legge che la rispondenza ai limiti di pena rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che infatti richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.
Ed infatti, quello della particolare tenuità del fatto viene definito quale primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p. (natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione, gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato, intensità del dolo o grado della colpa).
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'indice-criterio della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio"). Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità.
Il caso. Il caso sottoposto all'esame della Suprema corte verteva sulla condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, dlgs n. 74/2000) da parte del Tribunale di Milano, successivamente confermata dalla Corte di appello di Milano, a carico di un soggetto che, al fine di evadere le imposte dirette e sul valore aggiunto, aveva fraudolentemente costituito un trust con il fine di rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Dopo avere richiamato la propria giurisprudenza in materia di configurabilità del reato di cui all'art. 11 del dlgs n. 74/2000, secondo la quale a tal fine si richiede esclusivamente che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui beni (nel caso di specie, la costituzione del trust) siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario, non essendo necessaria la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, ed avere così rigettato i motivi di ricorso dell'imputato, la Suprema corte si sofferma sull'esame degli elementi assunti dalla Corte territoriale e, ancor prima, dal Tribunale, nella determinazione del trattamento sanzionatorio.
Nello specifico, i Giudici territoriali avevano tenuto conto, nell'escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche, di un precedente per bancarotta, dell'assenza di attività risarcitoria, di segnali di ravvedimento e di altri elementi positivi di valutazione, considerando anche l'importo del tributo evaso. Proprio a tale ultimo fine, assai rilevante data la strutturazione generale delle norme penali-tributarie quali contemplanti soglie di rilevanza, era stato assunto tout court l'importo del tributo evaso, quale risultante dal capo di imputazione, non attribuendo rilevanza all'intervenuta assoluzione in altro processo concernente quelli che venivano indicati come "reati presupposto".
L'esame degli elementi che precedono, necessario dal momento che la questione presuppone inevitabilmente valutazioni di merito, ha, poi, consentito alla Suprema corte di procedere con la valutazione della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, ex art. 131-bis c.p., previo excursus su talune caratteristiche dell'istituto.
La valutazione dei giudici. In via preliminare, stante l'assenza di una disciplina transitoria, viene chiarito che l'istituto ha natura sostanziale, potendo pertanto trovare applicazione anche ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, con conseguente retroattività della legge più favorevole, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 4, c.p. In aggiunta, trattandosi di questione che nel caso di specie non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, risulta proponibile anche nel giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dall'art. 609, comma 2, c.p.p.
Fatta tale necessaria premessa, e alla luce dell'esame condotto circa gli elementi assunti dai Giudici territoriali nella determinazione del trattamento sanzionatorio, la Suprema corte affronta il punto nodale della questione, osservando, in primo luogo, che l'ambito di applicazione della causa di non punibilità è circoscritto ai soli reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, senza tenere conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.
Ma la rispondenza ai limiti di pena rappresenta, come già anticipato, soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità, che richiede anche l'esistenza dei due sopra richiamati "indici-criteri" della particolare tenuità dell'offesa e della non abitualità del comportamento, da accertarsi sulla scorta di quanto emerso nel corso del giudizio di merito.
In tale senso, prosegue la Suprema corte, occorre valutare se nella motivazione della sentenza impugnata sono presenti giudizi già espressi che abbiano escluso la particolare tenuità del fatto, riguardando, la non punibilità, soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.
Alla luce di tali considerazioni, considerato quanto apprezzato dai Giudici di merito, sono emersi plurimi dati chiaramente indicativi di una valutazione sulla gravità dei fatti addebitati al ricorrente, che hanno consentito di ritenere non astrattamente configurabili i presupposti per la richiesta applicazione dell'art. 131-bis c.p.. A tal proposito, la Suprema corte richiama l'irrogazione, da parte dei Giudici di merito, di una pena superiore al minimo, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la non reiterazione dei benefici di legge, operando quindi una valutazione che esclude a priori ogni successiva valutazione in termini di particolare tenuità dell'offesa.
Cassazione, Sez. III Penale. Sentenza n. 15449/2015
La previsione di un limite edittale non superiore a 5 anni rappresenta soltanto la prima delle condizioni per l'esclusione della punibilità ex art. 131-bis c.p., che richiede (congiuntamente e non alternativamente) la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Quello della particolare tenuità del fatto è un primo "indice-criterio", a sua volta articolato in due "indici-requisiti", rappresentati dalla modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base di quanto indicato dall'art. 133 c.p..
In virtù di tale struttura, ciò che viene richiesto al Giudice è di rilevare se, sulla base degli "indici-requisiti", possa ritenersi sussistente l'"indice-criterio" della particolare tenuità dell'offesa e, una volta effettuata tale valutazione, se con quest'ultimo coesista quello della non abitualità del comportamento (secondo "indice-criterio").
Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità. Se, pertanto, il Giudice di merito, nel motivare la propria sentenza, ha apprezzato i fatti e graduato conseguentemente la pena, esprimendo giudizi che consentono di escludere la configurabilità della tenuità del fatto e/o della non abitualità del comportamento, la circostanza della previsione di un limite edittale inferiore a cinque anni è di per se irrilevante ai fini delta causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.










