di Dario Ferrara
Italia Oggi, 18 febbraio 2015
Dopo il decreto svuota carceri l'applicazione del braccialetto elettronico è la modalità di controllo ordinaria della cautela domiciliare: il giudice può evitarla soltanto esponendo le ragioni per le quali non la ritiene necessaria. Ma questo significa anche che non sussiste alcun onere di motivazione aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare non sia sufficiente per le esigenze cautelari rilevate.
È quanto emerge dalla 6505/15, pubblicata il 16 febbraio dalla seconda sezione penale della Cassazione. Interposizione esclusa. È accolto contro le conclusioni del procuratore generale il ricorso di uno degli indagati per la rapina di un orologio di pregio. Ma ciò solo perché il Riesame che conferma la custodia in carcere non considera le indagini difensive che offrono un alibi all'interessato. Ma attenzione: dopo l'ultimo Svuota-carceri il braccialetto elettronico è la regola della custodia domiciliare e dunque l'applicazione può essere esclusa soltanto con motivazione ad hoc.
Attenzione, però: il fatto che gli arresti domiciliari con il controllo elettronico esprimano oggi la modalità ordinaria di applicazione della cautela domiciliare fa in modo che essi non configurino un nuovo tipo di cautela. E dunque questa misura cautelare non si frappone nella scala della gravità tra l'arresto domiciliare "semplice" e la custodia in carcere: non si configura quindi alcun onere di motivazione aggiuntiva se il giudice ritiene che la restrizione domiciliare non sia adeguata per far fronte alle esigenze cautelari nel caso di specie.









