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di Marco Nessi

 

Il Sole 24 Ore, 27 aprile 2015

 

Non può essere considerato un comportamento in abuso di diritto il conferimento d'azienda in una newco seguita dalla cessione delle quote di quest'ultima, a condizione che l'operazione sia supportata da valide ragioni economiche. A ribadire questo principio è stata la Ctr Lombardia nella sentenza 390/1/2015 depositata il 10 febbraio 2015 (presidente Chindemi, relatore Fucci).

Il caso. Il contenzioso ha riguardato la ripresa a tassazione di un'operazione di conferimento di un ramo d'azienda effettuata a favore di una società veicolo di nuova costituzione (in inglese, newco), a cui ha fatto seguito la cessione delle quote di quest'ultima società a favore di una società terza interessata all'ingresso nel settore del fotovoltaico.

L'ufficio, richiamando l'ormai classico articolo 20 del Dpr 131/1986, ha accertato una maggiore imposta di registro (nonché ipotecarie e catastali) in misura proporzionale: secondo l'amministrazione finanziaria la complessiva operazione posta in essere avrebbe in realtà avuto la finalità di dissimulare la reale volontà delle parti di porre in essere una cessione d'azienda priva di valide ragioni economiche.

L'appello. Dopo un primo grado di giudizio favorevole alle società ricorrenti, l'ufficio ha proposto appello e ribadito la legittimità della propria pretesa impositiva. La Ctr, però, ha confermato le conclusioni dei giudici di primo grado. In particolare, i giudici d'appello hanno riconosciuto la piena legittimità dell'operazione dal punto di vista economico, dato che la stessa era stata attuata per raggiungere finalità realmente volute e meritevoli di tutela, certamente diverse dalla pura cessione d'azienda. Inoltre è stato ricordato che gli effetti giuridici ed economici che derivano dalla cessione di quote sono ben diversi da quelli prodotti dalla cessione d'azienda. Pertanto non è possibile confrontare queste due operazioni.

Infatti, l'acquisizione delle quote della newco ha permesso alla società acquirente di divenire di fatto socia dell'attività, con conseguente segregazione e limitazione del relativo rischio impresa (rischio che era effettivamente esistente, considerato che l'investimento ha consentito all'acquirente di investire in un campo particolare come quello del fotovoltaico).

Le argomentazioni. Inoltre, la Commissione regionale ha evidenziato che:

la costituzione della società veicolo era stata effettuata in un periodo non sospetto proprio allo scopo di segregare il rischio di impresa e favorire in questo modo l'ingresso di terzi nel settore fotovoltaico (infatti, queste società erano in grado di gestire al meglio sul piano economico il progetto imprenditoriale, potendo ottenere specifici finanziamenti destinati all'operatività nel settore);

le società veicolo erano state pienamente operative nel periodo successivo all'operazione (e non consolidate o incorporate in altre realtà);

l'ufficio non ha individuato uno strumento giuridico alternativo in grado di raggiungere gli stessi obiettivi economici prodotti dall'operazione contestata.

Sulla base degli elementi sopra illustrati, il collegio d'appello ha quindi respinto l'appello presentato dall'ufficio, non rinvenendo la tenuta di un comportamento volto a ottenere (in via prevalente o esclusiva) un indebito risparmio d'imposta da parte delle società accertate.