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di Domenico Ciruzzi (Vicepresidente Unione Camere Penali)

 

Il Garantista, 20 febbraio 2015

 

Ora finalmente sappiamo a chi si ispira il dottor Gratteri per la sua proposta di riforma in tema di videoconferenze: a Ridley Scott, il regista di Biade Runner. L'incondivisibile progetto di riforma cd. "Gratteri" prevedrebbe, tra le altre cose, che la partecipazione in videoconferenza - da strumento eccezionale ed assolutamente residuale - divenga strumento principe (rectius, unico) nell'ipotesi di imputati o dichiaranti detenuti.

La partecipazione a distanza in videoconferenza è innegabilmente un surrogato della partecipazione tipica. La presenza soltanto virtuale sacrifica il sacrosanto diritto dell'imputato ad essere fisicamente presente al suo processo.

La più sofisticata ripresa televisiva non potrà mai sostituire compiutamente la presenza fisica del dichiarante. Viene infatti frantumato il contesto spaziale e temporale del processo attraverso una mediazione telematica che comporta inevitabilmente una scomposizione del processo di apprendimento dei saperi, che vengono percepiti da soggetti tra loro distanti.

Quella virtuale è una forma di comunicazione diversa, le cui differenze, rispetto alla percezione e all'interazione reale, sono molteplici e divergenti. Tutti concordiamo nel comprendere la differenza tra il recarci a teatro per assistere ad uno spettacolo dal vivo o visionare un filmato; comprendiamo che a teatro non vi è la quarta parete e che l'emozione nasce da quel contatto fisico tra attore e saettatore che si materializza

attraverso la percezione di una oralità e gestualità, di silenzi repentini o interminabili, o assordanti, di mimica facciale o corporea. Durante questo rito, lo spettatore partecipa con silenzi composti oppure sorridendo con circospezione o in modo liberatorio oppure anche assecondando e facilitando il monologo, il dialogo, la singola battuta: lo spettatore percepisce che vi è un processo d'interazione con l'attore-dichiarante e sa che la pièce - nonostante il copione già scritto - non è uguale tutte le sere. Sa che l'evento di quella sera è unico e tale resterà per sempre, perché la rappresentazione viene condizionata dal tipo di pubblico che vi è in sala ogni sera. Il singolo spettatore sa che la sua presenza fisica contribuisce alla nascita di uno spettacolo diverso, anche senza alcuna comunicazione verbale con l'interprete-narratore.

E, paradossalmente, se ciò è vero addirittura per il teatro - ove vi è un testo scritto ed attori professionisti - come si può sostenere che sia identico un contro esame sostenuto in un'aula rispetto a quello affrontato con presenze virtuali in un filmato? Forse si auspica che sempre più i dichiaranti siano attori che si attengano ad un copione già scritto?

È evidente che la partecipazione a distanza pone interrogativi circa la compatibilità con i principi naturali del giudizio, quali il contraddittorio, l'oralità, l'immediatezza dibattimentale. L'imputato, come un pesce dietro un oblò, dalla postazione remota percepirà sempre - peraltro con probabili interruzioni o sfasamenti audio-visivi - una visione incompleta e frammentaria dell'udienza dibattimentale, alla cui partecipazione non può attribuirsi il requisito della effettività.

La comunicazione a distanza è stata giustamente definita una "caricatura dell'oralità" (Giuseppe Frigo) ed in contrasto con precise disposizioni regolamentatrici del sistema accusatorio italiano: l'articolo 146 disp. att. ad esempio, sancisce che "il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti".

Ma se davvero si ritiene "neutro" il sistema di comunicazione a distanza sì da non comprimere il diritto di difesa, si provi allora a ribaltare il problema e a chiedere ai pm: sarebbero disposti ad interrogare a distanza gli indagati che potrebbero collaborare o le persone informate sui fatti che si mostrano reticenti?