di Marina Castellaneta
Il Sole 24 Ore, 13 febbraio 2015
Con ritardo, rispetto alla tabella di marcia fissata dalla direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo, che imponeva il recepimento entro l'11 gennaio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo per attuare l'atto Ue. La delega al Governo era stata già prevista nella legge di delegazione europea 2013.
Con l'adozione del decreto legislativo, andrà a regime un nuovo strumento proprio della cooperazione giudiziaria penale, funzionale a rafforzare la protezione delle vittime nello spazio europeo. Grazie al mutuo riconoscimento, le misure protettive circoleranno oltre frontiera. Con maggiori tutele per le vittime di reati che potranno spostarsi senza timore del venir meno della protezione.
Questo il meccanismo. L'autorità giurisdizionale nazionale, individuata nel testo di recepimento nel giudice competente a disporre le misure cautelari (articolo 282 bis del Cpp), adotterà l'ordine di protezione europeo utilizzando, nel segno della semplificazione, il modello incluso nell'allegato A, comune a tutti gli Stati membri. L'autorità centrale è il ministero della Giustizia, competente per la ricezione e la trasmissione degli atti. Per quanto riguarda il procedimento, l'autorità giudiziaria procede "senza ritardo" alla trasmissione dell'ordinanza al ministero della Giustizia affinché provveda, con qualsiasi strumento idoneo a provare l'autenticità del documento, a consegnarlo all'autorità competente dello Stato di esecuzione. L'Autorità centrale è tenuta a comunicare l'eventuale rifiuto del riconoscimento.
Inserite alcune modifiche al codice di procedura penale tra le altre è previsto che la persona offesa sia informata della possibilità di chiedere l'ordine di protezione europeo e del rifiuto al riconoscimento opposto dalle autorità dello Stato di esecuzione. Nel caso in cui l'autorità giudiziaria si opponga all'emissione dell'ordine di protezione, il richiedente può presentare ricorso in Cassazione.
Per quanto riguarda la disciplina prevista nel caso in cui l'Italia sia Stato di esecuzione, il testo attribuisce la competenza alla Corte di appello del luogo in cui la persona protetta ha dichiarato di soggiornare o risiedere (in linea con la disciplina della legge n. 69/2005 sul mandato di arresto europeo). Il sistema, però, si differenzia dal mandato di arresto proprio tenendo conto dell'urgenza nelle misure di protezione delle vittime. Di qui la scelta di pronunciarsi senza formalità e senza contraddittorio. La Corte di appello, su richiesta del Procuratore generale, può anche decidere una misura più afflittiva, che avrà una durata non superiore ai 30 giorni, se il destinatario del provvedimento non adempie agli obblighi fissati nell'ordine di protezione. Il rifiuto all'esecuzione sarà possibile solo nei casi in cui si verifichi una delle circostanze specificate dall'articolo 10 e, tra l'altro, nei casi in cui non venga rispettato il principio della doppia incriminazione sancito dalla stessa direttiva.









