di Maria Brucale
Il Garantista, 23 gennaio 2015
Nicola Gratteri, a capo della Commissione nazionale per la revisione della normativa antimafia istituita dal premier. Matteo Renzi, annuncia che è pronto un progetto di riforma per combattere le organizzazioni criminali: 130 articoli e 246 pagine. Lo stato di diritto trema. Avrà messo nero su bianco le riforme prospettate in ottobre e riportate dal Garantista nei loro punti di devastante criticità per il giusto processo e per le garanzie ad esso connesse?
Dalle anticipazioni offerte dal procuratore di Reggio Calabria in un'intervista a Radio Capital sembrerebbe di sì: l'innalzamento delle pene per il reato di associazione di stampo mafioso: da 20 a 30 anni per il partecipe! Una pena enorme, infinita, che sottrae al giudice la possibilità di apprezzare una partecipazione di minima entità e di valutarne con una pena mite la speciale tenuità. La contestazione di partecipazione non viene certo mossa soltanto ai boss ma più spesso a piccoli fiancheggiatori con una capacità criminale a volte infima che sarebbe quanto meno spropositato punire con sanzioni così follemente afflittive. Per smascherare i reati contro la pubblica amministrazione, Gratteri propone di "utilizzare gli agenti sotto copertura, come per il traffico di droga e di armi". Derive oscurantiste e strategia del terrore.
Tutto per decreto
La normativa antimafia, potrebbe, secondo Gratteri, essere introdotta all'80 per cento con la decretazione di urgenza. L'Unione delle Camere penali si infiamma. Come può uno strumento in sé eccezionale e teso a rispondere a situazioni di urgenza, entrare a pieno titolo quale metodo ordinario per la legislazione in materia penale coperta per volontà dei Padri Costituenti da riserva di legge ordinaria? Il fine giustifica i mezzi? Ma se anche il fine si perde di vista traducendosi nella negazione del diritto di difesa, nell'umiliazione del ruolo dell'avvocato difensore, nell'annichilimento delle garanzie del giusto processo e della certezza della prova, nella disattenzione alle logiche deflattive dei giudizi a vantaggio della celere definizione dei processi, nel superamento del principio del "favor rei" e perfino nella confusione tra i ruoli - e già ce n'è troppa - tra chi esercita l'azione penale e chi giudica?
Le proposte
Sperando di non ritrovarle nelle 246 pagine del progetto, vanno rievocate le proposte di riforma già presentate dal ministro ombra: caduta del divieto di reformatio in pejus in sede di appello proposto dal solo imputato e conseguente possibilità per il magistrato giudicante di ravvisare nuovi elementi di responsabilità dai quali far scaturire inasprimenti sanzionatori; abrogazione del rito abbreviato, della possibilità, cioè, per l'imputato
di scegliere di essere giudicato con il materiale di prova raccolto nelle indagini rinunciando a un processo in aula nel quale confutare gli esiti istruttori raccolti dalla pubblica accusa con conseguente sconto di pena in caso di condanna, con la inevitabile, pedissequa paralisi definitiva dei tribunali; estensione dell'accesso al patteggiamento a tutti i reati subordinato, però, alla confessione, sulla bontà e pienezza della quale è ipotizzabile si preveda il parere del pm e il vaglio del magistrato - con inevitabili proiezioni incostituzionali di coazione psicologica all'accusato che sarebbe indotto a confessare e ad indicare i corresponsabili per accedere al solo rito che permetta uno sconto di pena.
E ancora: condanna dei legali, in solido con i propri assistiti, al pagamento delle spese processuali in caso di ricorso dichiarato inammissibile. Una norma distruttiva del diritto di difesa e del ruolo del difensore che verrebbe ammutolito e spento nel suo rango di garante dei diritti, inibito nel prospettare questioni giuridiche talora innovative e creative dal rischio di subire un danno economico. Videoconferenze per tutti i detenuti per i reati di cui all'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario. Nessun imputato potrebbe più essere presente in udienza. Verrebbe meno radicalmente l'oralità del processo penale.
La videoconferenza, infatti, già prevista per i soli detenuti in 41 bis, vanifica, di fatto, la possibilità di intervenire in aula in corso di giudizio. Mentre il detenuto in saletta video chiede il permesso di intervenire, o di comunicare telefonicamente con il proprio difensore in aula, il processo si svolge, va avanti e rende inutile la pretesa legittima del detenuto. Questa follia antigiuridica, finora accettata - seppur inaccettabile - per i 41 bis in ragione del prevalere di logiche di sicurezza, è già oggetto di un emendamento governativo che la estende ad una enorme categoria di detenuti che verrebbero di fatto estromessi dalla partecipazione attiva ai processi. Non solo. Sarebbe conferito ai giudicanti il potere di stabilire la videoconferenza anche solo in ragione di motivi di complessità e di durata del processo. Una norma di rango costituzionale, dunque, cederebbe il passo ad esigenze organizzative.
Addio all'appello
Ancora: abolizione dell'appello incidentale, ossia l'impugnazione proposta dall'imputato per contrastare quella del pm, con vistoso detrimento del principio costituzionale del favor rei; introduzione della declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni in appello per manifesta infondatezza: soppressione, dunque, ancorata a parametri discrezionali, di un grado di giudizio di merito e insensata ed illusoria attribuzione ad un solo giudicante delle sorti dell'imputato; abolizione del ricorso per Cassazione per vizio di motivazione, che sottrarrebbe al giudice di legittimità il potere di annullare le sentenze illogiche o contraddittorie; militarizzazione degli istituti penitenziari che avrebbero, come direttori, non più civili bensì commissari di polizia penitenziaria. Un controllo interno, dunque, che non sfugge alle ansie di meccanismi corporativi. Oscurantismo e strategia del terrore. E lo Stato di diritto si dispera.










