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di Vincenzo Vitale

 

Il Garantista, 12 febbraio 2015

 

E finito dunque il primo atto - soltanto il primo atto - della vicenda della Costa Concordia, con la prevedibile condanna del comandante Francesco Schettino alla pena di sedici anni di reclusione. Diciamo subito che la pena, tenendo presenti i criteri del codice penale, appare eccessiva. Qui hanno ragione i difensori, perché mai, a memoria di giurista, si è vista una pena di questa misura per un reato colposo, sia pure con un numero elevato di vittime.

Va bene che a Schettino venivano anche contestati altri e diversi reati, quali l'abbandono della nave, lesioni colpose plurime e naufragio colposo, ma anche in questo modo la pena appare alquanto sovradimensionata.

Tutto lascia credere che i giudici abbiano inflitto la pena massima prevista dal codice per l'omicidio colposo plurimo - che è di dodici anni - e poi l'abbiano aumentata, attraverso il meccanismo della continuazione nel reato, giungendo a questa misura. Che ci sia qualcosa che non torna lo si può comprendere, facendo un raffronto con altri casi di omicidi colposi plurimi che la cronaca di questi anni ci ha purtroppo costretto a prendere in esame.

Ricordate quel guidatore che a velocità pazza sul lungotevere in piena città di Roma, prendendo in pieno due coppie di fidanzati che attraversavano, li falciò, ammazzandoli sul colpo? Se la cavò con circa quattro anni di reclusione in primo grado (non so in appello). E allora? Certo, si capisce che per il naufragio della Costa l'emozione è stata tanta, la pena enorme, i morti oltre 35: ma ciò basta ad infliggere una pena per quattro volte maggiore di quella inflitta al guidatore assassino?

Tuttavia, queste considerazioni non bastano, perché la pena, in concreto, va inflitta non contando il numero di morti soltanto, ma a partire dai meccanismi che hanno attivato la condotta colposa punibile e da quelli - esterni - che hanno contribuito ad aggravarne gli esiti mortali. In proposito, il processo non pare aver fugato ogni dubbio, soprattutto con riferimento al mancato funzionamento di un generatore di riserva, della cui mancata operatività la difesa si è sempre lamentata. Non solo. Che dire del manovratore che stava al timone?

Costui è letteralmente scomparso, volatilizzato nel nulla. Di fatto, è stato perciò impossibile verificare se le difese di Schettino, che hanno denunciato un grave errore di manovra dello stesso, il quale avrebbe equivocato un ordine del comandante, del quale non comprendeva bene la lingua, avessero ragione o no.

Insomma, non mancano i punti oscuri che ancora non sembrano sufficientemente lumeggiati. Infatti, bisognerebbe rispondere alla domanda che non può essere elusa in relazione al posizionamento della nave. La nave, di fatto, si arenò, piegandosi su di un fianco, lentamente e comunque non colò a picco.

Ora, per condannare Schettino per omicidio plurimo, occorre provare senza ombra di dubbio che fra la errata manovra che causò l'arenarsi della nave e la morte dei 32 passeggeri sia rinvenibile un sicuro ed esclusivo nesso di causalità. Se invece, l'errata manovra causò sì l'impatto, ma alla morte dei passeggeri concorsero altre cause, quali appunto il mancato funzionamento di un generatore e l'errore del timoniere, allora la responsabilità va, per dir così, spalmata anche su altri soggetti.

In particolare, appare impossibile non vedere l'enorme responsabilità della Costa Crociere nella dinamica del terribile naufragio: personale assente o del tutto impreparato, generatori non funzionanti, soccorsi inadeguati, scialuppe inutilizzabili, tutte circostanze queste che se pesano sul piatto della responsabilità della compagnia, avrebbero dovuto ridurre in modo proporzionato quella di Schettino. In conclusione, la domanda ancora senza risposta suona: ammesso che Schettino abbia gravemente errato, siamo sicuri che, se i meccanismi di soccorso avessero ben funzionato, si sarebbero egualmente contate 32 vittime? O forse no?