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di Vincenzo Vitale


Il Garantista, 15 aprile 2015

 

E così, dopo oltre vent'anni, la Corte Europea dei diritti umani ha condannato lo Stato italiano per aver processato Bruno Contrada per concorso esterno in associazione mafiosa. Stabilendo in tal modo, la Corte ha per un verso ragione, ma per altro torto e spiego subito il perché.

La Corte ha affermato la responsabilità dello Stato italiano e lo ha condannato a risarcire il danno (probabilmente simbolico ) di diecimila euro, in quanto all'epoca dei fatti - cioè tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, il suddetto delitto non era stato ancora individuato dalla giurisprudenza con sufficiente univocità, come poi invece è accaduto - continua la Corte -dopo la metà degli anni e viene che all'epoca dei fatti contestati, in base al principio di legalità che esige si possa essere giudicati e condannati solo per reati previsti come tali dalla legge prima dei fatti contestati, Contrada, e nessuno con lui, poteva conoscere che certe azioni sarebbero state considerate punibili e perciò il processo a suo carico per quelle imputazioni non poteva essere celebrato.

Ma siccome lo si è celebrato con durezza per molti anni, si è violato il principio di irretroattività della legge penale - secondo il quale appunto la legge penale deve prevedere i reati "prima" che i relativi comportamenti vengano posti in essere - e da qui la condanna dello Stato italiano e il risarcimento.

Tutto bene allora ? Non proprio. Infatti, la Corte Europea, ragionando in tal modo, dimentica una cosa fondamentale e cioè che il principio di legalità che essa stessa invoca ed applica prevede testualmente che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge né con pene che non siano da essa stabilite" .

La Corte dimentica insomma che a prevedere i reati e a dichiararli punibili deve essere la legge e soltanto la legge e che, per giunta, tale previsione deve esser fatta dalla legge "espressamente", cioè senza sottintesi o rimandi di alcun genere. Nel caso del concorso esterno in associazione mafiosa, invece, la previsione dei comportamenti punibili è del tutto aleatoria, in quanto effettuata per mezzo di elaborazioni giurisprudenziali, per natura oscillanti e modificabili.

Per due volte perciò questo fantomatico reato viola gravemente il principio di legalità, che è il vero cardine dello Stato di diritto: per un verso, perché non è la legge a prevederlo e a punirlo, ma sono i Tribunali e le Corti; per altro verso, perché tale previsione dovrebbe essere "espressa" - vale a dire testuale - ed invece è del tutto implicita, sottintesa, adombrata da interpretazioni e valutazioni esegetiche di fatti e norme operate appunto dai giudici.

Sicché, a rigore, nessuno può sapere con certezza quali siano considerati comportamenti punibili a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, neppure oggi, cioè neppure in epoca successiva alla metà degli anni novanta alla quale si riferisce la Corte Europea, proprio perché la giurisprudenza - dal momento che non si identifica con la legge - si evolve, cambia, torna sui suoi passi, come è normale che sia: non è né può essere sclerotizzata per decenni. A ciò si aggiunga - altro aspetto sfuggito all'attenzione della Corte Europea - che se il diritto esige che a stabilire i reati sia la legge, e non altra cosa, c'è una ragione precisa e indefettibile: e cioè che la legge - e soltanto la legge - è di sicuro conoscibile da parte di tutti i cittadini.

Ciò è tanto vero che la Corte Costituzionale italiana con una celebre sentenza del 1988 ha stabilito che nel caso in cui il testo della legge sia oscuro e non comprensibile da una persona dotata di normale capacità di intendere, allora essa non obbligherà tale persona, perché costui non era stato messo in grado di comprenderne l'effettiva portata. Ne deriva che se la Corte Europea avesse ragione anche in questo, tutti dovremmo farci assistere senza soluzione di continuità da avvocati ed esperti di diritto in ogni atto della vita quotidiana: perché solo costoro sarebbero in grado (ammesso che siano abbastanza bravi e preparati) di cogliere la reale portata della evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno: il che, pur se garberebbe agli avvocati che potrebbero vedere lievitare i loro guadagni, rimane del tutto assurdo. Lo Stato di diritto e la Costituzione italiana esigono insomma la conoscenza della legge, non della giurisprudenza: nemmeno la Corte Europea è legittimata a sovvertire questo principio irrefutabile del vivere secondo diritto. Invece, ormai da anni, la giurisprudenza italiana, svincolata da ogni limite di carattere testuale e legale, fa in proposito il bello e il cattivo tempo. Oggi è arrivato un primo stop, ma non basta: siamo appena all'inizio.