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di Alessandro Galimberti

 

Il Sole 24 Ore, 7 marzo 2015

 

È lunghissimo e alquanto eterogeneo il catalogo dei reati - tra codice penale e leggi speciali - che gravitano attorno al Dlgs "tenuità del fatto", elenco ricostruibile sulla base del tetto di pena (5 anni nel massimo), e tenuto conto comunque che ne restano fuori tutti gli indagati - e i fatti - giudicati in sostanza socialmente pericolosi.

L'elenco spazia dai reati contro la pubblica amministrazione a quelli contro il mercato, dall'ambito societario a quello tributario, dai reati contro la giustizia agli illeciti contro la persona. Ambiti così diversi dove non sempre sembra ragionevolmente affrontabile il concetto di tenuità del fatto, considerato il disvalore che alcune delle condotte, in astratto domani non punibili, in realtà rappresentano per il solo fatto di essere state commesse.

L'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (la "giustizia fai da te", molto utilizzata nei rapporti di vicinato e/o in quelli creditori) "con violenza alle persone" è, in astratto, un'ipotesi non più punibile: il giudice dovrà valutare forse allora il "grado di violenza" applicata?

Come è difficile capire quando un'istigazione a delinquere è "tenue", e ancor più difficile immaginare un'istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografica non rilevante giudiziariamente. In tema di reati di famiglia, esiste una bigamia in forma lieve, o ancor peggio un incesto tenue? L'occultamento di stato (anagrafico) di un figlio come sarà giudicato in concreto? E l'abbandono di un familiare incapace?

In ambito professionale sarà interessante osservare i criteri giurisprudenziali sull'esercizio abusivo di una professione per stabilirne la non offensività: falso medico sempre punibile, avvocato e commercialista anche no? Anche nel corso di un processo - civile, penale, tributario - saranno in astratto non punibili i falsi giuramenti, le false informazioni al pm, il patrocinio infedele, ammesso che i giudici ravvisino la bassa offensività di simili tentativi di deviare la giustizia.

In materia economica la legge apre alla non punibilità nella frode in pubbliche forniture, nella turbata libertà degli incanti, nell'indebita percezione di erogazioni pubbliche, ma anche sul versante - spesso correlato - della corruzione, dell'abuso d'ufficio, dell'induzione indebita. Infine un set di reati che spesso occupano le cronache, dall'omissione di soccorso al maltrattamento (e uccisione) di animali, dove la sensibilità sociale sembra divergere da quella del legislatore.