di Antonio Ciccia
Italia Oggi, 4 aprile 2015
Il Tribunale di Belluno applica il Decreto sulla non punibilità per "particolare tenuità del fatto", in vigore dal 2 aprile, e dichiara non punibile la dichiarazione di falsa identità, sanzionabile con 5 anni di carcere. La depenalizzazione muove i primi passi e si applica retroattivamente. Con sentenza del gip di Belluno del 2 aprile 2015 è stata dichiarata la non punibilità dell'autore del reato di dichiarazione di falsa identità. Il gip ha applicato il decreto 28/2015, che fa tabula rasa dei reati puniti fino a cinque anni di pena detentiva oltre che di quelli sanzionati con pena pecuniaria, purché il fatto sia tenue e la condotta non abituale. a depenalizzazione muove i primi passi e si applica retroattivamente.
Con sentenza del gip di Belluno del 2 aprile 2015, tra le prime in Italia, è stata dichiarata la non punibilità dell'autore del reato di dichiarazione di falsa identità, illecito punito fi no a cinque anni. È entrato in vigore ed è subito operativo il decreto 28/2015, che fa tabula rasa dei reati puniti fi no a cinque anni di pena detentiva oltre che di quelli sanzionati con pena pecuniaria, purché il giudice ravvisi che il fatto è tenue e che la condotta non è abituale. Trattandosi di norme favorevoli al reo, le disposizioni con il nuovo beneficio sono applicabili anche ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore.
Come nel caso specifico, in cui, nel 2012, una persona (assistita dagli avvocati Giorgio Azzalini e Jenny Fioraso) ha dato un nome falso e una data di nascita anch'essa falsa ai carabinieri, che lo avevano fermato e volevano identificarlo. Tra l'altro il verbale degli agenti operanti ha evidenziato che la persona era ubriaca e che voleva prendere in giro gli appartenenti alle forze dell'ordine. Il fatto è stato rubricato inizialmente come falsa attestazione a un pubblico ufficiale (articolo 495 codice penale).
All'udienza dibattimentale ha, però, avuto successo la strategia difensiva e il fatto è stato qualificato come false dichiarazioni sulle identità. Il diverso inquadramento ha consentito così di ricorrere a quanto previsto dal decreto legge 28/2015. L'articolo 496 del codice penale prevede cinque anni di reclusione come massimo della pena e rientra nella soglia del decreto 28 citato. La vicenda processuale ha imboccato la strada tracciata dal decreto 28 e il gip del tribunale di Belluno ha pronunciato sentenza di non doversi procedere per non punibilità, ritenuta la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'articolo 131 bis codice penale.
La pratica forense mette in evidenza la potenzialità espansiva della non punibilità per fatto tenue e non abituale. Nell'episodio bellunese le indagini sono partite per un fatto più grave, ma si è riusciti a rientrare nel livello soglia (cinque anni) attraverso una interpretazione giuridica della vicenda.
Applicandosi, inoltre, il principio del favor rei sia le procure sia i tribunali dovranno valutare se per i fascicoli pendenti si debba, a seconda dello stato processuale, chiedere l'archiviazione o definire con sentenza di proscioglimento. Se ciò porterà certamente a smaltire l'arretrato e a deflazionare indagini e processi, va anche valutato l'impatto dal punto di vista della prevenzione del sistema penale. Nella vicenda in commento una persona ha preso in giro gli appartenenti alle forze dell'ordine e non subirà alcuna conseguenza penale. D'altra parte è prevedibile che non ci siano neppure strascichi di altra natura.










