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di Vittorio Manes e Luca Marafioti

 

Il Sole 24 Ore, 12 novembre 2020

 

La dialettica assicurata dalla presenza fisica in udienza dovrebbe rappresentare la regola da promuovere su istanza di parte. Si continua a trattare come "emergenza" un problema che si va, purtroppo, procrastinando e stabilizzando in un orizzonte temporale che non sembra consentire - nostro malgrado - previsioni ragionevoli nel breve periodo; e sull'altare dell'emergenza - e dei problemi di salute individuale e collettiva che, sia chiaro, tutti considerano prioritari - si risponde sacrificando garanzie e diritti.

Così, quanto alla giustizia penale, si tengono lontani dalle udienze i partecipanti necessari al processo di appello, derogando alla stessa presenza fisica dei componenti del collegio giudicante, salvo espressa richiesta delle parti in senso contrario; e si reitera la sospensione della prescrizione per i processi in corso, e così pure la sospensione dei termini di custodia cautelare.

Quanto alla prima scelta, può senz'altro comprendersi la scelta di limitare le occasioni di presenza fisica nelle aule dei tribunali: è una esigenza comune a magistrati, avvocati, parti private, testimoni e consulenti, personale. Ma la possibilità di svolgere udienze e camere di consiglio da remoto, soprattutto quelle affidate al giudice collegiale, rischia di mortificare una giurisdizione di fondamentale importanza come la Corte d'Appello, che rimane una giurisdizione "critica" anche e soprattutto in ordine al merito dei fatti contestati, cosicché un contraddittorio "con partecipazione" e una effettiva collegialità del giudicante dovrebbero essere requisiti consustanziali.

Pertanto, la dialettica assicurata dalla presenza fisica dovrebbe rappresentare la regola, e non l'eccezione, da promuovere su istanza di parte. Del resto, in camere di consiglio non partecipate, con modalità cartolare e "da remoto" verrà assicurato (e potrà essere controllato dalla difesa) che ciascun componente del collegio abbia piena conoscenza o, addirittura, copia del fascicolo processuale? E la segretezza della camera di consiglio può essere pienamente garantita dalle piattaforme informatiche?

L'impressione è che, passo dopo passo, si vadano stravolgendo e cancellando - a forza di eccezioni che tendono fatalmente a diventare regola - tutte le note caratterizzanti del processo accusatorio: prima oralità e immediatezza, poi concentrazione in una unità di tempo ragionevole, ed ora anche fisicità e collegialità, che qui cedono il passo ad una incontrollabile "monocraticità di fatto" della giurisdizione in appello.

In filigrana, guadagna ulteriore spazio - sulla breccia dell'emergenza - una concezione prevalentemente burocratica della giustizia penale, in termini di mero smaltimento del residuo carico dei fascicoli, sulla scia della logica dei progressivi interventi compiuti in tema di Cassazione, oggi estesa d'emblée e senza alcuna analogia effettiva al grado d'Appello.

Quanto al secondo profilo, la sospensione della prescrizione con effetti retroattivi - già disposta una prima volta nel marzo scorso, ed ora riproposta - è attualmente al vaglio della Corte costituzionale, e la questione - a nostro sommesso avviso - è seria e grave, tanto da aver sollecitato l'intervento dell'Unione delle Camere penali a titolo di amicus curiae.

Questa circostanza avrebbe già dovuto suggerire cautela nel reiterare una modifica sospettata - dai diversi giudici che hanno prospettato la questione alla Consulta - di incostituzionalità. Peraltro, la nuova modifica rende ancor più urgente e delicato il vaglio della Corte: perché esclude anche che possa essere considerata eccezionalmente derogatoria una disposizione normativa che, di fatto, è stata già reiterata.

In altri termini, se già a fronte della prima sospensione, adottata nel marzo scorso, vi sono buone ragioni per dubitare dell'incostituzionalità - visto che diritti e garanzie fondamentali, in uno stato di diritto, nascono proprio per "resistere" a deroghe anche nei contesti di emergenza - ora vi sono ragioni per escludere che quella deroga abbia natura eccezionale, e neppure quella prima argomentazione - per fragile che fosse - potrà essere invocata.

Resterà dunque da spiegare perché, tra le molte opzioni ipotizzabili, lo Stato scelga di impiegare quella che - dilatando i tempi della prescrizione e quindi della sofferenza processuale - va a scapito dell'indagato; come pure, cosa ancor più grave, quella che protrae il tempo in cui un soggetto può restare in custodia cautelare sacrificandone la libertà personale.

In entrambi i casi la scelta di campo dovrebbe essere a favore della presunzione di innocenza, che recita in dubio pro reo: e in entrambi i casi, invece, si adottano scelte a scapito. del singolo imputato, sulle cui spalle ricadrà ora anche l'impedimento di un testimone o di un consulente - persino se testi dell'accusa -, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dalle misure introdotte per l'emergenza Covid.