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di Edmondo Bruti Liberati

La Stampa, 4 giugno 2022

A sei mesi dalle norme sulla presunzione di innocenza è il momento di fare il punto sui problemi aperti, ormai depositata la polvere su accenti semplificatori e demagogici che avevano accompagnato il dibattito in Parlamento.

L’attuazione della direttiva europea ha rilievo come richiamo di un principio spesso dimenticato, quando non apertamente contraddetto. La pretesa di intervenire sulle modalità della comunicazione con un approccio burocratico ha prodotto regole potenzialmente lesive degli altrettanto rilevanti valori dell’informazione, della cronaca e della critica.

“La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico”. Ma in democrazia l’interesse pubblico comporta un rovesciamento di prospettiva: l’informazione sui procedimenti penali deve essere la più ampia possibile, fatta salva la tutela delle esigenze di segretezza dell’indagine, che a sua volta deve essere ricondotta allo stretto necessario.

I rapporti con gli organi di informazione del Procuratore della Repubblica si dovrebbero attuare “esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa”; non basta poiché “La determinazione di procedere a conferenze stampa deve essere assunta con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse che lo giustificano”. Inutile spreco di carta. Immagino Procuratori che, ad evitare di perder tempo, hanno predisposto due modelli base di motivazione: a) caso di rilevante interesse nazionale per la gravità dei fatti o la novità delle questioni di diritto, b) caso destinato all’informazione locale, ma che tocca un problema rilevante per quella comunità, fosse di quartiere di una grande città o di un piccolo paese. Conosciamo comunicati stampa in buro-giuridichese, privi di ogni reale contenuto informativo e non rispettosi della presunzione di innocenza e, all’opposto, conferenze stampa ben gestite e rispettose del principio. La conferenza stampa non è comunicazione a senso unico, poiché non si esaurisce nella esposizione del Procuratore, ma è l’occasione nella quale i giornalisti, con domande ed eventuali contestazioni, esercitano il ruolo di “cani da guardia della democrazia” per usare l’espressione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo utilizzata per l’informazione sui casi giudiziari.

Il disfavore per le conferenze stampa nasce dalla giusta riprovazione per il “protagonismo” e le esternazioni lesive del principio di innocenza e in contrasto con i criteri dell’equilibrio e della misura di alcuni magistrati, soprattutto pubblici ministeri. Ma si dimentica che il “protagonismo”, che tanti danni provoca alla complessiva credibilità della giustizia, trova la sua ribalta soprattutto nei talk show. Abbiamo visto rapide ascese, parabole discendenti e presenze costanti, talora a talk show unificati, di magistrati che propongono la loro ricetta-definitiva- per- risolvere- i- problemi- della- giustizia (e non solo), senza offrire nessun contributo all’approfondimento di questioni complesse, ma con indubbio vantaggio per il narcisismo e per l’audience. L’informazione sulla giustizia non può essere ingessata nei due moduli: comunicato e conferenza stampa. Il tema viene affrontato nel recente documento della Procura Generale della Cassazione “Orientamenti in materia di comunicazione istituzionale su procedimenti penali”. Vale la pena di riportare alcuni passaggi che hanno il pregio di non eludere una questione insieme delicatissima e ineludibile nella pratica quotidiana “La comunicazione diretta con il giornalista è certamente lecita, e potrebbe anche configurarsi come doverosa, allorché corrisponda all’interesse pubblico di conoscenza dell’attività dell’ufficio, del suo indirizzo generale, delle problematiche incontrate nell’espletamento della funzione. Naturalmente questa comunicazione non deve trattare delle posizioni dei singoli indagati. Non sono da ritenersi lecite interviste, specialmente in esclusiva, volte alla trattazione di questioni inerenti singoli procedimenti o specifiche posizioni processuali. Non costituiscono interviste le comunicazioni, anche dirette a singoli, volte a chiarire aspetti particolari della comunicazione pubblica già avvenuta e che abbiano determinato dubbi interpretativi o necessità di chiarimenti”.

Nel 1973 a Torino il XV Congresso dell’Associazione Nazionale Magistrati, intitolato “Giustizia e informazione”, si apre con gli interventi del Presidente dell’Anm e del Presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana; la relazione di sintesi, affidata al giornalista Ferruccio Borio, capo cronista de La Stampa, si chiude con l’appello: “Magistrati e giornalisti hanno in mano strumenti pericolosi, Usiamoli ognuno per la sua parte nell’interesse esclusivo della società”. Seguendo l’approccio molto pratico della Procura Generale della Cassazione sarebbe utile oggi che Anm e Fnsi aprissero un tavolo di confronto che muova dalla ricognizione di prassi e problemi proposti nella quotidianità del rapporto tra magistrati e giornalisti.