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di Antonio Polito

Corriere della Sera, 14 gennaio 2026

La democrazia è in pericolo? No, la Costituzione non vieta la separazione delle carriere. Lo dice anche la Consulta. Se si mobilitano anche Maurizio Landini e Sigfrido Ranucci, allora si può star sicuri che “la democrazia è in pericolo”: non può che trattarsi di un “attentato alla Costituzione”. E infatti, la campagna referendaria dei sostenitori del No alla separazione delle carriere dei magistrati è partita proprio così. Non è, a dire il vero, la prima volta che si grida “al lupo, al lupo” (l’ultima fu appena sei mesi fa, per abrogare il Jobs Act); e speriamo che non dovremo mai pentirci della facilità con cui in Italia si lancia l’”allarme democratico”, il giorno in cui ci dovesse servire davvero.

In ogni caso, l’accusa rivolta alla riforma Nordio di essere “contro la Costituzione” appare letteralmente infondata, e tenteremo di spiegare perché. Intendiamoci: non stiamo dicendo (non in questa sede almeno) che è una buona legge, o che andrebbe approvata. Ognuno è libero di deciderlo da sé, per questo si fa il referendum. I fautori del No possono insomma sostenere ragionevolmente - come del resto fanno - che la riforma sia inutile perché non accorcia la durata dei processi, che non sia la priorità perché i problemi degli italiani sono altri, o che è fatta in dispetto ai magistrati. Tutte affermazioni opinabili, ma pienamente legittime.

Quello che invece non si può proprio dire è che avviare la separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e requirenti, cioè tra pm e giudici, equivalga a toccare un principio della nostra Carta fondamentale. Nella quale, infatti, l’unicità delle carriere non è contenuta né esplicitamente né implicitamente, e dunque davvero non può essere presentata come un principio supremo; di quelli, per intenderci, contro i quali non si potrebbe intervenire neanche con una revisione costituzionale.

Non lo dico io; l’ha detto in due occasioni, con una sentenza del 2000 e una del 2022, la Corte costituzionale. La quale era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di referendum abrogativi dell’unicità delle carriere, che infatti ammise. Tra le altre, con questa motivazione: “La Costituzione, pur considerando la magistratura come un unico “ordine”, soggetto ai poteri dell’unico Consiglio superiore, non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle inquirenti e che impedisca di delimitare o di condizionare più o meno severamente il passaggio dello stesso magistrato nel corso della sua carriera dalle une alle altre funzioni”. Più chiari di così: è materia che potrebbe persino essere cambiata con una legge ordinaria. Presidente della Consulta, quando fu emessa la sentenza del 2000, era non a caso Giuliano Vassalli, il giurista socialista ed ex partigiano che nel 1988 aveva smantellato il codice di procedura penale d’impronta autoritaria e introdotto il sistema accusatorio (detto anche “processo alla Perry Mason”, dal titolo di una fortunata serie tv americana).

Nella Costituzione c’è invece un articolo che già contiene logicamente la separazione delle carriere. Ed è il 111, riformato nel 1999 con un’ampia maggioranza parlamentare, dunque anche con il voto delle sinistre di allora. In quell’articolo sul “giusto processo”, infatti, si scrive testualmente che “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un giudice terzo e imparziale”. Ora, se il giudice deve essere terzo, non può essere evidentemente né primo né secondo tra le parti che si fronteggiano. Non può giocare né di qua né di là. Non può essere parte.

Mentre invece questo è, e non da oggi, il pm. Se visitate la Casa museo di Giacomo Matteotti, che oltre a essere stato un grande antifascista era anche un notevole giurista, vi troverete tra i documenti l’estratto di un articolo da lui pubblicato nel 1919 sulla Rivista penale, dal titolo: “Il pubblico ministero è parte”. Nel quale criticava il nuovo codice di procedura perché, pretendendo di “tenere ben distinto il pm dalle parti, non vi riusciva che in apparenza”: una “parte imparziale” è evidentemente un ossimoro. E chi sostiene che la separazione delle carriere è sinonimo di sottomissione del pm al potere esecutivo, e dunque inizio della fine dell’indipendenza della magistratura (tutte cose che, a dire il vero nel testo della riforma odierna non ci sono), dovrebbe perlomeno ricordare che durante il fascismo la carriera era unica, ma questo non mise certo la pubblica accusa al riparo dalla subordinazione al potere politico.

L’indipendenza della magistratura fu lungamente dibattuta nell’Assemblea costituente; affinché, pur essendo considerato un principio cardine dello Stato di diritto, non si tramutasse nell’alibi per la costruzione di una casta a sé, indifferente alla sovranità popolare (per questo nel Csm, l’organo di autogoverno dei magistrati, fu previsto anche l’inserimento di figure elette dal parlamento). Ottant’anni fa era la sinistra comunista, che allora si fidava più del popolo che dei magistrati, ad avvertire questo rischio, al punto che si batté perché i giudici fossero elettivi.

Leggete questa frase: “Quando si fa dell’ordine giudiziario una specie di ordine chiuso, una casta separata; quando si lascia la regolamentazione di tutta la vita interna del potere giudiziario ai giudici stessi, può ancora sorgere una questione di indipendenza, perché la carriera, le nomine, i trasferimenti saranno tutti affidati allo stesso corpo… Oltre a una questione di indipendenza dall’esterno, ce n’è una di indipendenza all’interno”. Vi sembra scritta da Carlo Nordio? Errore: si tratta di Renzo Laconi, uno dei costituenti comunisti che più attivamente collaborò all’elaborazione della Carta costituzionale.