Adnkronos, 4 gennaio 2015
"La delega al Governo per la riforma dell'ordinamento penitenziario contiene un principio importante, che è doveroso sottolineare: le carceri non devono essere considerate come dei luoghi punitivi tout court, dove i detenuti sono abbandonati al loro destino".
Lo scrive, in una nota, il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri "Non è in questo modo che il carcere può svolgere una funzione educativa e riabilitativa per chi ha sbagliato.
Con la delega si cambia prospettiva: basti pensare alla revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative per facilitare il ricorso alle stesse misure o alla maggiore valorizzazione del lavoro come strumento di reinserimento sociale. Non si mette in discussione - conclude Ferri - la certezza della pena, tutt'altro: al giusto rigore che deve essere applicato nei confronti di chi ha violato la legge si unisce un'utilità".
Sistema fiscale più certo in materia di abuso del diritto
"L'incertezza in campo fiscale è dannosa per le scelte di investimento e quindi per la crescita economica: stabilità e certezza nell'ordinamento fiscale, compresa l'interpretazione delle norme e l'attività giurisdizionale e l'esito dell'eventuale contenzioso, sono fattori importanti per la crescita economica e lo sviluppo di attività imprenditoriali".
È quanto sottolinea il sottosegretario al ministero della Giustizia Cosimo Ferri. Per l'esponente del governo, "è giusto intervenire con maggiore stabilità e certezza sul sistema fiscale, dando una nuova definizione dell'abuso del diritto, unificata a quella dell'elusione, estesa a tutti i tributi, non limitata a fattispecie particolari e corredata dalla previsione di adeguate garanzie procedimentali. L'introduzione della norma sull'abuso di diritto rappresenta il punto d'arrivo di un'evoluzione normativa e giurisprudenziale del nostro ordinamento iniziata negli anni 70 ed ora approdata a questo testo".
Con questa norma, spiega Ferri, "si codifica un principio di lealtà sostanziale nel rapporto tra fisco e contribuente, un principio di prevalenza della sostanza sulla forma, per cui il profilo formale resterà in secondo piano e si dovrà valutare la sostanza economica delle operazioni per verificare se i connessi vantaggi fiscali siano indebiti.
L'abuso del diritto sussisterà allorquando si pongano in essere operazioni prive di qualsiasi giustificazione sul piano economico o imprenditoriale ed il cui unico risultato sia rappresentato dal determinare dei vantaggi fiscali".
Sottolinea Cosimo Ferri: "Sono tre i presupposti per l'esistenza dell'abuso: l'assenza di sostanza economica delle operazioni effettuate, la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito e la circostanza che il vantaggio è l'effetto essenziale dell'operazione. Attraverso questa nuova previsione, i rapporti tra fisco e contribuente potranno essere impostati su di un principio di lealtà".
Infatti, spiega il sottosegretario alla Giustizia, "da un lato, il contribuente non potrà inventare marchingegni il cui unico risultato sia quello del vantaggio fiscale; dall'altro, la tipizzazione della fattispecie dell'abuso del diritto, ora descritta dal legislatore in maniera chiara e precisa, consentirà tendenzialmente di superare le oscillazioni della giurisprudenza e dell'amministrazione fiscale, assicurando certezza del diritto e possibilità per il contribuente di programmare le proprie scelte contando sulla prevedibilità delle decisioni dell'amministrazione e dei giudici".
Ferri si dice "convinto che questa sia la strada giusta, ovvero quella, come più volte sottolineato anche dai vertici dell'Agenzia delle Entrate, di favorire un rapporto tra fisco e contribuente, improntato alla collaborazione e che dunque, all'interno di un quadro normativo semplificato e chiaro, consenta di scindere la posizione di quanti intendono strumentalizzare gli istituti giuridici a fini indebiti, e quanti, invece, rispettano le regole ed in quest'ottica vanno sostenuti e guidati".
Il decreto, ricorda Ferri, "provvede anche a precisare che non si considerano abusive le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente".
Inoltre, "si conferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale". Per il sottosegretario alla Giustizia, "nell'ottica della certezza del diritto e della uniformità dei principi applicabili alla materia fiscale in modo da evitare irragionevoli disparità di trattamento, estremamente importante è l'aver introdotto una nozione che unifica i concetti di abuso del diritto e di elusione e che gli attribuisce una portata generalizzata riguardante sia le imposte armonizzate che quelle non armonizzate".