sito

storico

Archivio storico

                   5permille

   

di Marzia Paolucci


Italia Oggi, 13 aprile 2015

 

È arrivata la volta buona per il Garante nazionale dei diritti dei detenuti: invocato e promesso dal ministro Cancellieri che l'aveva fatto inserire tra le diverse misure oggetto di un ddl governativo del 2013 ma portato a casa solo ora dal ministro Orlando con un più agile decreto ministeriale dell'11 marzo scorso, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 marzo scorso ed entrato in vigore già il giorno dopo, cita lo stesso dettato del decreto.

Senza Pesce d'aprile però perché, pur nel giorno della burla internazionale, il Garante è nato per davvero. E l'iter stavolta non ha tradito perché, va ricordato, il decreto ministeriale non deve essere presentato al Parlamento ma solo registrato alla Corte dei conti. Una figura invocata a più riprese in questi anni da rappresentanze del privato sociale come da colleghi meno gallonati, come Angiolo Marroni, il Garante regionale dei detenuti per il Lazio che due anni fa in un'intervista rilasciata a Italia Oggi esprimeva il suo assenso alla scelta perché, dichiarava, "sicuramente ne trarremmo una maggiore legittimazione al nostro ruolo che oggi spesso in alcune parti del paese è contestato".

Istituito per decreto del Ministero della giustizia, il nuovo Garante nazionale dei detenuti si aggiunge così ai già presenti garanti regionali, provinciali e comunali. Il decreto regolamenta la struttura e la composizione dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale in ottemperanza al decreto legge n.146/2013 convertito nella legge n.10 del 21 febbraio 2014.

Normativa, questa, sulle "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e riduzione controllata della popolazione carceraria", che disciplina la figura del Garante all'articolo 7, a cui lo stesso regolamento si richiama. Istituito presso il Ministero dove avrà la sua sede, avrà un presidente e due membri tutti in carica per cinque anni non prorogabili e scelti tra persone non dipendenti dalle pubbliche amministrazioni e capaci di assicurare indipendenza e competenza in materia di diritti umani.

Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i garanti territoriali o con altre figure istituzionali con competenza nelle stesse materie, vigila, sulla conformità della detenzione alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Può visitare, senza necessità di autorizzazione, tutte le strutture penitenziarie: carceri, Rems, istituti penali minorili e comunità di accoglienza e consulta, previo consenso anche verbale dell'interessato, il fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà. Ha anche la possibilità di richiedere alle strutture le informazioni e i documenti necessari e richiedere, tramite il magistrato di sorveglianza, l'emissione di un ordine di esibizione nel caso in cui sia stato inascoltato.

Entra nei Centri di identificazione e di espulsione dove verifica il rispetto degli adempimenti di rito nei confronti degli stranieri trattenuti presso le strutture, formula specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate se accerta violazioni alle norme dell'ordinamento e trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai presidenti del Senato e della Camera dei deputati e ai ministri dell'interno e della Giustizia.

Previa delibera del consiglio dei ministri, la nomina avverrà con il parere delle competenti commissioni parlamentari. I componenti del Garante nazionale non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero incarichi in partiti politici e non hanno diritto a niente più che un rimborso spese. Struttura e composizione dell'ufficio chiamato ad avvalersi del personale del Ministero della giustizia, saranno disciplinate da un successivo regolamento del ministro della giustizia da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.