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di Giuseppe Pignatone


La Repubblica, 17 giugno 2021

 

"Non si rinvia a giudizio senza prove granitiche". Sono parole di Giovanni Falcone, ricordate dalla ministra della Giustizia, Marta Cartabia, il 23 maggio scorso, nell'anniversario della strage di Capaci.

Non si può che concordare sul principio espresso da Falcone, il quale precisava che questo è specialmente valido proprio quando a essere giudicati sono importanti boss mafiosi, uomini politici, personaggi di rilievo o figure insospettabili agli occhi della società. Proprio in questi casi, diceva, un'assoluzione dovuta all'intrinseca debolezza dell'accusa avrebbe un doppio effetto boomerang: rafforzare la nomea di intoccabilità e invincibilità degli imputati e offrire facili argomenti per screditare l'operato di polizia giudiziaria e magistratura, cioè dello Stato.

Eppure quelle parole sarebbero oggi tecnicamente sbagliate. O, per essere più precisi, esse si pongono, come ben sa la ministra, contro la legge attuale, diversa da quella vigente all'epoca del maxi processo. Oggi il pm è tenuto a richiedere il rinvio a giudizio quando ritiene che vi siano elementi sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento. Se chiedesse l'archiviazione del procedimento ritenendo di non avere le "prove granitiche" di cui parlava Falcone, il gip avrebbe il diritto-dovere di ordinargli di procedere.

A sua volta, il giudice per l'udienza preliminare deve disporre il rinvio a giudizio a meno che (art. 425 Cpp) il futuro dibattimento non si prefiguri già del tutto inutile per l'assoluta inadeguatezza degli elementi di accusa. La modifica radicale di questo snodo processuale sembra riscuotere largo consenso. Secondo le proposte formulate dalla Commissione Lattanzi ci sarebbe anzi un completo capovolgimento, poiché il giudice dovrebbe pronunciare la sentenza di "non luogo a procedere" laddove gli elementi acquisiti non siano tali da determinare la condanna. Lo stesso criterio dovrebbe essere adottato dal pm e dal giudice per decidere, al termine delle indagini preliminari, sull'eventuale richiesta di archiviazione del procedimento.

Come è evidente, si tratterebbe della modifica di un punto fondamentale del codice varato nel 1989, perché andrebbe a valorizzare ancora di più quanto è stato acquisito nella fase delle indagini: un risultato paradossale, nel momento in cui si insiste sulla natura accusatoria del processo. Tuttavia, credo anch'io che siano ormai necessarie le modifiche sopraindicate al fine di limitare il numero abnorme dei dibattimenti e tentare di ridurre la durata dei processi e gli effetti gravissimi del loro protrarsi.

Si deve infatti prendere atto dell'impossibilità, nelle attuali condizioni politiche, di adottare rimedi più radicali quali una drastica depenalizzazione, e dell'incertezza sull'effettiva riduzione del numero degli appelli degli imputati, che la Commissione Lattanzi persegue attraverso il sistema della "impugnazione a critica vincolata", criterio che potrebbe essere esteso anche all'appello del pm.

Un'ultima considerazione che attiene ad alcune tra le polemiche più accese di questi mesi. Proprio la modifica proposta dalla Commissione Lattanzi dimostra quanto siano ingannevoli le ripetute considerazioni critiche circa la sproporzione tra il numero delle richieste di rinvio a giudizio e quello delle condanne, anche solo in primo grado. Questa sproporzione, calcolata intorno al 40% per i processi avanti il giudice monocratico, decisamente meno per i giudizi collegiali, è ottenuta infatti mettendo in rapporto elementi eterogenei dato che, si ripete, attualmente il pm non può e non deve archiviare se ha elementi idonei a sostenere l'accusa in dibattimento, criterio ben diverso dall'avere "elementi tali da determinare la condanna", come indicato nella proposta Lattanzi. Senza considerare che solo al dibattimento si formerà, nel contraddittorio, la prova valida per il giudizio, con possibili modifiche, anche sostanziali, di quanto era risultato nel corso delle indagini.

Per lo stesso motivo trovo irrazionale, almeno finché non cambierà la legge, la tesi secondo cui si dovrebbe tenere conto del divario tra richieste di rinvio a giudizio e numero di condanne ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati. Non c'è dubbio che anche su questa materia sono necessarie modifiche significative, tese a evitare l'ingiustificato livellamento verso l'alto cui si assiste oggi, e un passo significativo sarebbe, secondo me, quello di prevedere che i rappresentanti degli avvocati nei Consigli Giudiziari possano partecipare alla discussione su queste valutazioni.

Resterebbe tuttavia la necessità di ricorrere a criteri di valutazione meno suggestivi, e meno ingannevoli, di quello sopra indicato. Criteri che, soprattutto, non implichino un inammissibile sindacato sulle singole decisioni di giudici e pubblici ministeri, perché si correrebbe il serio rischio di metterne a rischio l'indipendenza, che non è un privilegio del magistrato, ma una garanzia democratica per tutti i cittadini.