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di Antonio Ciccia

 

Italia Oggi, 24 aprile 2015

 

In G.U. la legge per favorire i domiciliari. In vigore dall'8 maggio. Custodia cautelare in carcere solo in casi eccezionali. Mai per fatti lievi e solo se le esigenze di tutela della collettività e di scongiurare il pericolo di fuga o di reiterazione del reato non possano essere soddisfatte diversamente. E il giudice deve dettagliatamente spiegare perché è necessaria la misura detentiva e anche perché non è sufficiente l'arresto domiciliare con uso dei braccialetti elettronici.

Arresto domiciliare che è dichiarato sufficiente per i reati di lieve entità. Sono le novità della legge 16 aprile 2015, n. 47, recante "Modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 di ieri e che entrerà in vigore l'8 maggio prossimo.

Ma vediamo di illustrare i punti più significativi della legge, che si inserisce a pieno titolo nel filone dei provvedimenti svuota carceri. La legge incide sia sulla scelta delle misure cautelari sia sulla procedura. Il senso è che la custodia in carcere deve essere l'extrema ratio. Stop, dunque, alla discrezionalità del giudice nella valutazione delle esigenze cautelari: oltre che la concretezza del pericolo di reiterazione del reato ci vuole anche l'attualità del pericolo per poter stabilire una misura in attesa di giudizio. E il concreto e attuale pericolo non potrà essere desunto in via esclusiva dalla gravità del titolo del reato per cui si procede. In ogni caso il ricorso al carcere deve essere residuale. Si andrà in carcere, in attesa del processo, solo quando le altre misure anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate.

Per alcuni reati di particolare gravità l'idoneità del carcere è presunta dalla legge, ma la novella diminuisce il numero dei reati che ricadono in questa ipotesi. La presunzione di idoneità è limitata ai soli delitti di associazione sovversiva (articolo 270 c.p.), associazione terroristica, anche internazionale (articolo 270-bis c.p.) e associazione mafiosa (articolo 416-bis c.p.). Viene introdotto l'obbligo per il giudice di spiegare i motivi dell'inidoneità ad assicurare le esigenze di cautela degli arresti domiciliari con uso dei cosiddetti braccialetti elettronici.

Tra l'altro la conversione in custodia in carcere non scatterà ogni volta che si trasgredisce al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, ma solo quando la trasgressione non è di lieve entità. Il giudice deve esplicitare le sue scelte in maniera rigorosa, valutando autonomamente i presupposti delle misure cautelari. Inoltre la mancanza di motivazione o di autonoma valutazione da parte del giudice delle specifiche esigenze cautelari o degli indizi ed elementi forniti dalla difesa dell'imputato sarà causa di annullamento della misura da parte del tribunale del riesame.

Sul fronte delle misure diverse dal carcere si interviene con l'allungamento del periodo di applicazione. In particolare, si prevede l'aumento da 2 a 12 mesi della durata massima delle misure stesse e la loro possibile rinnovazione per esigenze probatorie non oltre il limite di durata massima. Quanto a profili processuali, va segnalato che, per il procedimento di riesame presso il tribunale della libertà, viene riconosciuto all'imputato il diritto di comparire personalmente all'udienza.

Per consentire, poi, alla difesa di prepararsi meglio, si prevede che l'udienza camerale possa essere rinviata dal tribunale per un minimo di 5 e un massimo di 10 giorni. Inoltre le procure devono trasmettere gli atti al tribunale dei riesame entro 5 giorni, altrimenti la misura coercitiva perde efficacia e non può essere rinnovata.