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di Francesco Grignetti

 

La Stampa, 18 marzo 2021

 

Ma la decisione lascia spazio per l'utilizzo di questa figura professionale fino al 31 ottobre 2025, per consentire lo smaltimento degli arretrati. Sono incostituzionali le norme che hanno previsto, come magistrati onorari, i giudici ausiliari presso le Corti d'appello. Le quali, tuttavia, potranno continuare ad avvalersi legittimamente dei giudici ausiliari per ridurre l'arretrato fino a quando, entro la data del 31 ottobre 2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria, nel rispetto dei principi costituzionali.

E quanto si legge nella sentenza n. 41 depositata oggi, redattore Giovanni Amoroso, con cui la Corte Costituzionale ha accolto la questione sollevata dalla terza sezione civile della Cassazione nell'ambito di due giudizi aventi ad oggetto altrettanti ricorsi contro sentenze di Corte d'appello emesse da un collegio composto anche da un giudice onorario ausiliario.

Sono stati quindi dichiarate incostituzionali gli articoli da 62 a 72 del Dl n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98 del 9 agosto. La Consulta ha affermato che l'articolo 106 della Costituzione, secondo cui è possibile la nomina di magistrati onorari "per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli", permette solo eccezionalmente e temporaneamente che, in via di supplenza, i giudici onorari possano svolgere funzioni collegiali di primo grado. Quindi, nei Tribunali e non già nelle Corti (d'Appello o di Cassazione).

Pertanto, l'istituzione dei giudici onorari ausiliari, destinati, in base alla legge, a svolgere stabilmente e soltanto funzioni collegiali presso le Corti d'appello, nelle controversie civili, deve ritenersi in aperto contrasto con l'articolo 106 della Costituzione. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle norme che hanno istituto e disciplinato i giudici onorari ausiliari, la Corte ha però ritenuto necessario lasciare al legislatore un sufficiente lasso di tempo che "assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale".

È stato così indicato il termine previsto dall'articolo 32, primo periodo, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, di riforma generale della magistratura onoraria, ossia quello del 31 ottobre 2025. Fino ad allora, la "temporanea tollerabilità costituzionale" dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le Corti d'appello dell'apporto di questi giudici onorari per la riduzione dell'arretrato nelle cause civili.