di Giovanni Negri
Il Sole 24 Ore, 5 marzo 2015
La Corte costituzionale "apre" sull'archiviazione per tenuità del fatto. Mentre il Governo si appresta ad approvare definitivamente il decreto legislativo con la nuova possibilità di archiviazione in caso di non abitualità della condotta e di sua limitata portata offensiva, la Consulta, con la sentenza n. 25, depositata l'altro ieri, ha da una parte respinto perché inammissibile la questione sollevata dal giudice unico di Brindisi sull'estensione ai reati di competenza del tribunale della causa di non procedibilità prevista per gli illeciti di competenza del giudice dipace, ma, nello stesso tempo, ha anche spiegato, in un passaggio della pronuncia, che il legislatore è libero di procedere diversamente.
Il giudice unico di Brindisi avrebbe voluto dalla Corte un giudizio additivo, ammettendo l'estensione ai procedimenti penali di competenza del tribunale la formula di esclusione della procedibilità per la "particolare tenuità del fatto", prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000, che detta disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace. Per il giudice non si sarebbe dovuto procedere a fronte di un furto di modestissima rilevanza avvenuto in un supermercato.
Tuttavia l'ordinanza di rimessione non è stata, nella valutazione della Corte costituzionale, in grado di chiarire elementi chiave come l'occasionalità del fatto, il grado di colpevolezza dell'imputato e il pregiudizio che il proseguimento del procedimento gli avrebbe provocato. Ragioni che non rendono chiara la rilevanza della questione nel caso specifico e che portano la Consulta a giudicare inammissibile la questione.
Non prima però di avere svolto alcune considerazioni che, nella fase data, assumono rilevanza. Scrive infatti il giudice relatore Giorgio Lattanzi che "certo, il legislatore ben può introdurre una causa di proscioglimento per la "particolare tenuità del fatto" strutturata diversamente e senza richiedere tutte le condizioni previste dall'articolo 34 del dlgs n. 274 del 2000, ed è quello che ha fatto con la legge 28 aprile 2014, n. 67. Con l'articolo 1, comma 1, lettera m), di tale legge, infatti, il legislatore ha conferito al Governo una delega per "escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento".
Si tratta di una disposizione, però, assai diversa da quella dell'articolo 34, perché configura la particolare tenuità dell'offesa come una causa di non punibilità, con una formulazione che, tra l'altro, non fa riferimento al grado della colpevolezza, all'occasionalità del fatto (sostituita dalla "non abitualità del comportamento"), alla volontà della persona offesa e alle varie esigenze dell'imputato. Delega comunque poi sul punto attuata dal Governo che lo scorso 1 dicembre ha approvato in prima lettura un decreto legislativo che introduce nel Codice penale un nuovo articolo (il 131 bis) con questa nuova causa di archiviazione.











