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di Sergio e Matteo Polisicchio

 

Il Garantista, 21 gennaio 2015

 

È legittima la sentenza che disattende la pronuncia del giudice di prima istanza se nelle more del processo interviene un mutamento giurisprudenziale riguardante norme di natura sostanziale. Questo è quanto afferma la Corte di Cassazione, sesta sezione tributaria, nella sentenza n. 174/2015 depositata il 9 gennaio 2015.

L'ordinamento processuale italiano, non contemplando il principio del "precedente vincolante", garantisce che l'attività interpretativa di un giudice non costituisce mai limite all'attività esegetica di un altro giudice.

Ciò non significa che ogni giudice è libero di interpretare le norme a suo piacimento e senza considerare le pronunce di altri suoi colleghi. Il principio del precedente vincolante infatti, seppure non essendo contemplato nel nostro ordinamento processuale, è riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo, quale "direttiva di tendenza immanente all'ordinamento, in base alla quale non ci si può discostare da una interpretazione del giudice di legittimità, investito istituzionalmente della funzione nomofilattica, senza forti ed apprezzabili ragioni giustificative" (v. Cass. SS.UU. 13620/2012). In sostanza ogni giudice si può discostare da interpretazioni normative fornite da altri giudici, purché ne fornisca adeguata motivazione, se ritiene che una difforme e nuova interpretazione sia più idonea a definire in modo corretto la controversia cui è chiamato a dirimere.

Alla luce di questi principi, e non solo, deve ritenersi legittima la sentenza del giudice di seconde cure che annulla la pronuncia precedente fondata su un nuovo

indirizzo giurisprudenziale difforme dal filone interpretativo su cui era fondata la sentenza di primo grado. Ma una simile conclusione è lesiva del principio del legittimo affidamento e del principio della certezza del diritto di una delle parti processuali? Cioè: è legittimo tutelare "l'autonomia interpretativa" dei giudici della Repubblica (di merito e di legittimità) in spregio alle aspettative riposte (affidamento) da una delle parti processuali nell'orientamento giurisprudenziale vigente all'epoca in cui si svolgevano i fatti di causa e magari anche il primo grado del processo? Secondo quanto afferma la sentenza qui commentata, no.

Il mutamento giurisprudenziale avente ad oggetto l'interpretazione di una norma sostanziale ha infatti, secondo la Corte, portata retroattiva. Le pronunce che generano un mutamento giurisprudenziale, anche se pronunciate dalla Suprema Corte, rimangono sempre suscettibili di essere disattese in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica per i principi sopra esposti. Dunque l'affidamento di una delle parti processuali all'interpretazione normativa precedente non può trovare tutela in una simile circostanza dato che "l'aspettativa" della parte è riposta in un dato, le sentenze della Corte di Cassazione, sempre potenzialmente esposto a modifiche interpretative; inoltre tali sentenze, per natura, non hanno forza di legge in quanto trattasi di fonti atipiche del diritto.

È evidente quindi che non si assiste ad alcuna lesione del principio del legittimo affidamento dato che di "legittimo", fonti aventi forza di legge, non c'è nulla. Solo il mutamento giurisprudenziale avente ad oggetto l'interpretazione di norme processuali non può esplicare, a determinate condizioni, i suoi effetti in maniera retroattiva e precisamente non perché violi il principio del legittimo affidamento o il principio della certezza del diritto, ma perché lederebbe il diritto al giusto processo costituzionalmente tutelato.

Tutt'al più, nella materia tributaria, il mutamento giurisprudenziale può, in alcuni casi, essere riconosciuto quale condizione per la non applicazione delle sanzioni per "obiettive condizioni di incertezza" ai sensi dell'art. 10 dello Statuto del contribuente (L. 212/2000).

La pronuncia in commento, ricca di spunti e di interessanti riferimenti a sentenze della Corte di Strasburgo, è a parere di chi scrive assolutamente condivisibile.