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di Caterina Malavenda

 

Il Sole 24 Ore, 2 aprile 2015

 

Il varo del decreto legislativo che introduce la non punibilità di alcuni reati per particolare tenuità del fatto (in vigore da oggi) pone alcuni interrogativi sulle conseguenze, in particolare per l'interessato. Certo, se si tratta di soggetto manifestamente colpevole, la possibilità di evitare una condanna è un risultato apprezzabile, specie se riduce i tempi del processo. E se tale soluzione interverrà all'esito del dibattimento, avrà l'imprimatur di un giudice, all'esito del contraddittorio fra accusa e difesa. Così non è quando il nuovo istituto viene applicato, concluse le indagini preliminari, in base al novellato articolo 411 del Codice di procedura penale, sulla scorta di presupposti che il decreto non individua.

Di norma, infatti, quando il Pm non ha raccolto elementi di prova sufficienti per sostenere l'accusa chiede l'archiviazione; se, al contrario, li ha acquisiti, chiede il rinvio a giudizio, previo il deposito degli atti. Sulla scorta dei medesimi elementi, ora potrà richiedere l'archiviazione, ove ritenga che il danno o il pericolo siano esigui e la condotta posta in essere con modalità tali da rendere tenue il fatto per cui sta procedendo.

Chiederà, dunque, l'archiviazione ai sensi dell'articolo 131 bis Cp, ma senza aver prima depositato gli atti, che l'indagato conoscerà solo dopo la notifica della richiesta e senza essere intervenuto nella fase di acquisizione degli elementi di prova o aver reso interrogatorio. Pensando di chiedere l'archiviazione per tenuità del fatto, peraltro, è possibile che le indagini non vengano neppure approfondite, se il Pm si è convinto che gli elementi di prova raccolti sarebbero sufficienti per sostenere l'accusa in dibattimento e chiedere l'archiviazione per tenuità del fatto.

Quali strumenti ha l'indagato per evitare che il Gip l'accolga, così di fatto sancendo la sua "colpevolezza" e quali le conseguenze, ove il Gip dovesse accoglierla, sono profili che il decreto non affronta in modo soddisfacente. Certo, è previsto che l'indagato, come la persona offesa, possa opporsi alla richiesta di archiviazione, ma la norma prevede solo che, opponendosi, indichi "le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta". Ma potrà, per esempio, integrare il materiale probatorio, raccolto solo dall'accusa fino a quel momento, e chiedere al Gip di considerare i nuovi elementi, visto che il Codice dà questo potere solo al Gup e che, ai sensi dell'articolo 127 Cpp, le parti possono depositare solo memorie?

Ma se non ritiene di accogliere la richiesta, perché non ravvisa la sussistenza del fatto, neppure in forma tenue, quale provvedimento potrà adottare? E potrà archiviare motu proprio, in difetto di formale richiesta? È improbabile, visto che il novellato articolo 411 Cpp prevede solo che, ove dissenta dal Pm, gli restituisca gli atti, disponendo nuove indagini o l'imputazione coattiva. Invece, se il Gip si convinca della fondatezza della richiesta, l'indagato non potrà far nulla per avere un processo vero e proprio, come accade, ad esempio, ove si opponga al decreto penale di condanna. L'obiezione è scontata, visto che, in questo caso, non di condanna si tratta, bensì di provvedimento di segno opposto, favorevole perché esclude la condanna, per un fatto, però, che si intende accertato, senza le garanzie del dibattimento e senza contraddittorio.

La sussistenza del fatto-reato "tenue", dunque, verrà sancita per decreto motivato, non impugnabile, se non in Cassazione e per meri profili formali. E se è vero che le conseguenze di tale provvedimento sono attenuate, posto che esso non fa stato nel giudizio civile per il risarcimento del danno - questa potrebbe essere una buona ragione per l'opposizione della persona offesa - ma è previsto che venga iscritto sul certificato penale dell'indagato, nel quale per il resto vengono annotate solo sentenze passate in giudicato. È, dunque, l'unico provvedimento giudiziario, fra quelli indicati dal Dpr 313/2002, emesso senza le garanzie del processo vero e proprio.

Ma, si è obiettato, non costituisce precedente in senso tecnico. Quindi l'annotazione sarebbe priva di effetti diversi da quello di consentire al giudice, che dovesse successivamente processarlo, di accertare se l'interessato abbia già goduto di quella causa di non punibilità. Il casellario giudiziale, infatti, è lo strumento che permette al giudice di formulare giudizi prognostici per l'applicazione delle misure cautelari, per la concessione della condizionale, per la valutazione della recidiva e della personalità del reo ed ora anche per valutare la concedibilità della nuova causa di non punibilità.

Tuttavia, il certificato penale (articolo 28 del Dpr 313/2002e Dm dell'11 febbraio 2004), è integralmente accessibile, oltre che all'interessato, anche alle Pa e ai gestori di pubblici servizi, quando è necessario per l'esercizio delle loro funzioni e tale accesso, salvo modifiche normative, permette di conoscere anche le iscrizioni non menzionabili, quindi anche quella relativa al provvedimento, emesso ai sensi dell'articolo 131 bis Cp. E allora, alle già indicate criticità, si aggiunge quella di una indesiderata, ma inevitabile pubblicità, sia pur limitata a precise ipotesi, di un provvedimento irrinunciabile e non impugnabile, in quanto apparentemente del tutto favorevole per l'interessato.