di Antonio Iorio
Il Sole 24 Ore, 4 aprile 2015
In via generale per i reati puniti con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
I criteri sui quali deve incardinarsi il giudizio di "particolare tenuità del fatto" sono cosi due: la particolare tenuità dell'offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo; la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Sono così state introdotte delle circostanze che escludono la particolare tenuità del fatto le quali, ovviamente, non possono riguardare i reati di falso in bilancio.
È il caso di quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa, ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. L'istituto, dunque, non si applica ai reati di omicidio colposo e di lesioni gravissime, oppure qualora l'autore abbia agito con particolare crudeltà o approfittando delle condizioni della vittima.
Per questa ragione nel disegno di legge viene previsto che, ai fini della non punibilità per particolare tenuità, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai reati di falso in bilancio di cui agli articoli 2621 e 2621 bis, quindi relative alle società non quotate (anche per lieve entità) e alle società "non fallibili".
Da segnalare poi che l'applicazione di questa particolare causa di non punibilità presenta per i reati societari, e quindi nella specie per il falso in bilancio, le medesime problematiche che si incontrano per i reati tributari: è necessario che non siano stati commessi altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Ne consegue che in presenza di violazioni contabili reiterate negli anni e quindi di falsi in bilancio commessi per più esercizi, non sarà possibile usufruire della non punibilità. Da ricordare, infine, che, in ogni caso, la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto scatta dopo un effettivo accertamento della responsabilità a carico dell'indagato e non in modo automatico.










