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di Vincenzo Vitale

 

Il Garantista, 25 aprile 2015

 

Oltre che le persone, in Italia spariscono anche le norme. È ciò che è accaduto all'art. 416 non bis del Codice penale, regoletta mai ufficialmente abrogata, ma sempre meno applicata. L'art. 416 del codice penale prevedeva il reato di associazione a delinquere semplice, vale a dire non connotata dai requisiti essenziali che, individuati poi dal successivo art. 416 bis, l'avrebbero fatta tracimare in associazione a delinquere di stampo mafioso.

Fu una norma utile per molti aspetti, perché serviva a colpire con una efficace imputazione iniziative comuni di più soggetti che fossero indirizzate al medesimo scopo delittuoso e se ne fece uso per decenni, almeno fino alla metà degli anni ottanta.

Tuttavia, proprio a decorrere da quel momento e poi in modo sempre più deciso soprattutto a far data dalla fine degli anni Novanta, invano si cercherebbe negli archivi degli uffici giudiziari italiani una qualche imputazione costruita sulla base della associazione a delinquere semplice, perché il terreno investigativo e accusatorio che le era proprio è stato progressivamente eroso, ed oggi in modo quasi completo, dal ricorso alla norma successiva: quell'art. 416 bis che appunto disegna l'associazione a delinquere di stampo mafioso e che ha finito con lo spodestare l'associazione semplice.

La materia sarebbe senz'altro di interesse della sociologia giudiziaria alla quale potrebbe affidarsi il compito di comprendere come e perché questo strano esito si sia verificato; ma anche il penalista potrebbe essere indotto ad interessanti analisi, per non parlare della lettura che potrebbe offrirne il filosofo del diritto. Tuttavia, è bene limitarsi qui ad alcuni esempi paradigmatici per comprendere meglio il significato giuridico del fenomeno.

Scegliamone due. Il primo è quello recente che è stato denominato mafia di Roma capitale: per capirci, quelle vicende che vedono come protagonista Salvatore Buzzi ed altri soggetti a vario titolo vicini al Comune di Roma. Nell'ambito di tutto il variopinto materiale che da ormai tre mesi viene pubblicato dai giornali in ordine a tali vicende, emerge tutta una serie di rapporti fra soggetti pubblici e privati sui quali certo si dovrà far luce, rapporti forse di dubbia consistenza sul piano della correttezza e della legalità, anche se i singoli protagonisti debbono ancora spiegare le loro difese che vanno attentamente assunte.

Detto questo, però, non si vede davvero dove si possano rintracciare i connotati che l'art. 416 bis richiede perché si possa sensatamente parlare di associazione mafiosa: l'omertà, la forza di intimidazione nascente dal vincolo, la condizione di assoggettamento che ne deriva per gli altri, allo scopo di conseguire in modo diretto o indiretto vantaggi o profitti ingiusti.

Se c'era malaffare, si trattava probabilmente di un malaffare tradizionale, messo in opera da più soggetti nel proprio interesse a scapito della corretta gestione della cosa pubblica, ma si fatica a scorgervi il vincolo associativo mafioso per la semplice ragione che esso non c'è. Il secondo esempio è quello di Giulio Lampada, di cui abbiamo ieri fatto cenno a proposito dello stato di salute incompatibile con la detenzione in carcere.

Anche in questo caso, un fiume di imputazioni che si susseguono come un rosario senza fine, ma completamente privo dei requisiti pretesi dalla legge perché si possa sensatamente contestare l'associazione mafiosa. Anzi, nel caso di Lampada, si è fatto di più. Si è cioè affermato che per concretizzarsi il delitto di associazione mafiosa non occorre più l'intimidazione che induce alla costrizione psicologica della vittima, necessaria - nello schema normativo - a far conseguire il profitto illecito, ma basta, al contrario, quello che è stato definito il nuovo volto della mafia: un volto mascherato di dolcezze e di buone maniere, di sorrisi e cortesie, una mafia da salotto, insomma, ma non per questo meno mafiosa.

È evidente come in questa prospettiva del tutto svincolata dai presupposti che l'art. 416 bis - pur nella sua eccessiva elasticità - richiede, si possa giungere a vedere mafia - e a condannare per mafia - dove mafia non è. E se, come ammoniva Leonardo Sciascia, tre decenni or sono, tutto diviene mafia, allora nulla lo è più. Paradossalmente infatti, se - a titolo di esempio - più soggetti collegati fra loro riuscissero ad ottenere vantaggi ingiusti raccontando divertentissime barzellette agli ignari destinatari, i quali, ridendo a crepapelle e perciò allentando i necessari controlli, sarebbero meglio esposti alle ruberie del caso, potrebbe affermarsi che la nuovissima mafia manifesta il suo vero volto raccontando barzellette?

Dal punto di vista del ragionamento usato nel caso di Lampada, dipinto come il nuovo paradigma del capomafia da salotto, le cose stanno nello stesso modo. Aspettiamo dunque un qualche provvedimento giudiziario che lo affermi, che dica cioè che raccontare barzellette, purché irresistibili allo scopo di ottenere vantaggi ingiusti, può anche essere una nuova modalità di manifestarsi della mafia: tanto non occorre più né omertà, né intimidazione da parte del mafioso, né assoggettamento delle vittime. Prima o poi vedremo anche questo.