di Stefano Maria Corso (Università Bocconi di Milano)
www.ipsoa.it, 21 febbraio 2015
In materia di prevenzione infortuni gli adempimenti a carico di un imprenditore che volesse avvalersi del lavoro dei detenuti si allineano a quelli richiesti nei confronti di ogni altro lavoratore. Il Ministero della Giustizia, con regolamento in vigore dal 4 febbraio 2015, disciplina l'applicazione delle misure prevenzionistiche a tutela dell'incolumità psico-fisica dei lavoratori anche ai detenuti con conferme e peculiarità rispetto ai rapporti di lavoro "esterni". Irrinunciabili il servizio di prevenzione e protezione, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e la sorveglianza sanitaria, ma con i dovuti correttivi.
Il lavoro è una componente essenziale del trattamento rieducativo dei condannati in espiazione di pena (presenza media 50.000 per un turn over annuo di quasi il doppio); centinaia di edifici penitenziari richiedono quotidianamente manutenzione e periodicamente interventi di più ampio respiro; la sicurezza del lavoro (da chiunque espletata, interno od esterno alla struttura) deve essere compiutamente garantita, in modo da non compromettere la salute e le peculiari esigenze custodiali e di mantenimento dell'ordine e della disciplina.
Il carcere non può essere luogo "vuoto di diritti", anche perché lo Stato assume uno specifico impegno di protezione e tutela di chi - suo malgrado - diventa ospite della struttura.
Questo principio vale sia per il personale operante negli istituti penitenziari (come agenti di polizia penitenziaria, psicologi ed educatori) sia per i detenuti o gli internati lavoratori che svolgono una certa attività.
Le strutture giudiziarie e penitenziarie, in quanto luogo di lavoro, rientrano a pieno titolo nell'ambito di applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, recante il Testo Unico in materia di salute e sicurezza, che - non a caso - vi dedica peculiare attenzione (es., artt. 3 e 13).
Il detenuto, come soggetto coattivamente inserito in una struttura, ha il diritto di essere ristretto in una struttura igienica, luminosa, areata e sicura per quanto concerne la sua incolumità fisica.
Il detenuto che accetta opportunità lavorative in carcere deve poter espletare gli incombenti lavorativi senza essere esposto ai rischi di un ambiente insicuro e compromettente per la sua integrità fisica.
In Italia non è previsto il lavoro forzato; il lavoro carcerario è previsto (e caldeggiato) come un'opportunità di impiego del tempo, di apprendimento di un mestiere che, in prospettiva, ne faciliti un reinserimento a fine pena nella società libera e, infine, come fonte di reddito per migliorare le condizioni di vita in carcere, risarcire il danno da reato, pagare le spese processuali e di mantenimento in carcere, contribuire ai bisogni della famiglia.
Comunque sia, forzato o volontario, svolto per conto dell'amministrazione penitenziaria o per entità esterne, il lavoro del detenuto non può non essere lavoro sicuro, esattamente come il lavoro di un soggetto libero.
Lavoro carcerario - questa volta inteso come lavoro in carcere - è anche quello di chi è chiamato dall'esterno a svolgere la propria attività lavorativa in una struttura penitenziaria.
Da un lato, il committente pubblica amministrazione deve mettere a disposizione un ambiente di lavoro sicuro e con eventuali insidie segnalate e/o rimosse.
Dall'altro, non possono venir trascurate le peculiari esigenze connesse al servizio istituzionale espletato e le specifiche peculiarità organizzative delle strutture giudiziarie penitenziarie.
Il lavoro del detenuto e il lavoro che l'esterno espleta in luogo carcerario non devono diventare occasione per favorire evasioni o compromissioni dell'ordine e della disciplina carceraria.
Ne consegue l'importanza del decreto 18 novembre 2014 n. 201, in vigore dal 4 febbraio 2015, con cui il Ministero della Giustizia ha adottato il regolamento previsto dal Tu della sicurezza sul lavoro in merito alle norme prevenzionistiche riguardanti non solo il personale operante negli istituti penitenziari ma anche gli stessi detenuti o internati lavoratori.
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Fondamentale è che la sicurezza nel carcere è considerata valore subvalente rispetto alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 2 comma 1): la tutela della incolumità ed integrità fisica è il principio conduttore cui si devono adeguare le misure strutturali e organizzative necessarie per garantire la disciplina carceraria.
Sempre l'art. 2 del D.M. elenca le esigenze da tener presenti comunque in occasione di esecuzione di lavori all'interno del circuito penitenziario: si va dalla non interferenza con l' "ordinato esercizio della funzione giurisdizionale", alla tutela della sicurezza dei luoghi da attentati a sabotaggi (mediante garanzia della piena operatività del personale di custodia) fino al mantenimento delle misure di rapida evacuazione dei detenuti (e del personale) in presenza di situazioni di pericolo, quali "idonei percorsi per l'esodo".
In questa prospettiva, di considerazione del carcere alla stregua di un qualsiasi luogo di lavoro, viene ribadito che sono irrinunciabili il servizio di prevenzione e protezione, il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze e la sorveglianza sanitaria.
Ne consegue che, almeno in materia prevenzionistica, gli adempimenti a carico di un imprenditore che volesse avvalersi del lavoro dei detenuti non si discostano di molto da quelli richiesti nei confronti di ogni altro lavoratore.
Logicamente, tuttavia, si impongono dei correttivi: i servizi di vigilanza (da non confondere con il controllo sui detenuti) sono affidati "in via esclusiva" all'apposito servizio istituito con riferimento alle strutture penitenziarie mentre, solo tra i lavoratori detenuti, non trovano applicazione - ai sensi dell'art. 2 comma 5 del decreto - gli artt. 47 e 50 del Tu, con questo derogando all'istituzione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (siano essi aziendali, territoriali o di sito) negli istituti penitenziari.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 4) del personale interno devono, inoltre, tener conto del fatto che quota dei lavoratori interessati è formata da detenuti, soggetti per definizione "meno liberi" di fare osservazioni critiche nei confronti dell'amministrazione penitenziaria, ma di necessità destinatari di una tutela non minore rispetto a quella da assicurare ai lavoratori liberi che accedono alla struttura carceraria.
In conclusione, si evince l'importanza di quest'ultimo decreto anche per tutti gli imprenditori che volessero fare domanda per usufruire, nella propria attività, del lavoro dei detenuti all'interno degli stessi istituti penitenziari. Purtroppo, ormai da anni, mancano veri incentivi tali da rendere economicamente allettante questa possibilità, tuttavia, anche una maggior chiarezza a livello normativo costituisce di per sé un passo in avanti indice di una rinnovata attenzione del legislatore.











