di Rinaldo Romanelli (Componente Giunta dell'Unione delle Camere Penali)
Il Garantista, 22 gennaio 2015
I provvedimenti emergenziali distorcono lo stato di diritto e non risolvono il problema della lotta al terrorismo. Oggi sarà discusso in consiglio dei ministri, insieme ad altri testi normativi, tra cui un decreto legislativo sulle norme sanitarie che disciplinano lo scambio di cani, gatti e furetti nel mercato Ue, il decreto legge antiterrorismo i cui contenuti sono stati sommariamente anticipati alla stampa un paio di giorni orsono, che vorrebbe contrastare i cosiddetti "foreign fighters".
In un contesto di pressoché unanime condivisione si impone una riflessione critica ed appare indispensabile, quantomeno, porsi qualche interrogativo. Siamo proprio sicuri che le annunciate modifiche siano effettivamente utili a contrastare eventuali fenomeni di terrorismo internazionale? Quali sono le reali ragioni sottese alla loro introduzione? Ed infine, quali saranno le conseguenze?
Alla prima domanda crederei si possa rispondere con ragionevole serenità che no, queste annunciate misure non incideranno effettivamente in modo positivo nell'attività anti-eversione rendendola più efficace. La ragione è semplice: il nostro ordinamento prevede già un nutrito complesso di norme che puniscono le condotte tipiche delle associazioni eversive e sovversive in ogni loro possibile declinazione. Purtroppo il nostro Paese ha dovuto affrontare una lunga e buia stagione di terrorismo ed infatti il primo provvedimento organico in materia risale al 1979 e due nuovi ed incisivi interventi sono stati effettuati nel 2001 e nel 2005, mirati proprio alla prevenzione ed alla repressione delle attività eversive di matrice inter-nazionale.
E sufficiente leggere le disposizioni che vanno dall'art. 270 all'art. 270 sexies del codice penale per rendersi conto che, ad esempio, non solo è punita la condotta di arruolamento per finalità di terrorismo anche internazionale, ma anche - ed aggiungerei ovviamente - di chi viene arruolato, posto che diviene parte dell'organizzazione eversiva alla quale aderisce. L'introduzione di una nuova fattispecie che punisca anche l'arruolato è dunque, nella migliore delle ipotesi, inutile. La medesima considerazione vale per la previsione che dovrebbe punire chi organizza, finanzia o propaganda viaggi con finalità di terrorismo, trattandosi di condotta già riconducibile nell'ambito di applicazione delle disposizioni vigenti in materia.
Si potrebbe continuare nell'esame delle altre annunciate nuove fattispecie di reato formulando per tutte pressoché le medesime conclusioni, con l'ulteriore considerazione che si creeranno, in fase applicativa, non pochi problemi di sovrapposizione che necessiteranno di una difficile attività esegetica per delineare i rispettivi ambiti di applicazione, anche perché, come d'abitudine, le nuove norme prevedono pene edittali ritoccate verso l'alto. Anche le modifiche annunciate in materia di armi ed esplosivi si inseriscono in una normativa vigente molto articolata e severa, più che idonea a prevenire e punire ogni condotta deviante. Restano i profili amministrativi che dovrebbero consentire l'immediato ritiro del passaporto a chi è sospettato di terrorismo. L'utilizzo del mero sospetto, quale presupposto della limitazione della libertà personale, non può che creare un senso di forte disagio e ripulsa in chiunque non abbia dimenticato quali sono i pilastri sui quali si fonda un moderno stato repubblicano e democratico.
Si ritrovano nel pensiero di Locke e poi di Kant, per i quali l'uomo nasce libero, secondo il suo diritto naturale ed inalienabile. Pensiero tradotto nella Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti di America del 1776 e principi solennemente affermati poco dopo in Francia nel 1789 nella Dichiarazione dei Diritti dell'uomo e del cittadino, nonché con buona pace dei rappresentanti del pensiero unico della legalità, secondo i quali il procedimento penale dovrebbe essere uno strumento di repressione, cui tutto è consentito in nome della ricerca della verità, garantiti quali diritti fondamentali ed inviolabili anche dalla Costituzione della Repubblica Italiana. Prima di trarre le conclusioni in merito alle conseguenze dell'ennesimo intervento volto all'introduzione di nuove fattispecie sanzionatorie, all'inasprimento delle pene ed alla previsione di nuovi strumenti sommari di limitazione della libertà personale, è però opportuno soffermarsi brevemente sulle ragioni che animano il legislatore.
Qui l'analisi diviene oggettivamente semplice. L'attentato di Parigi alla sede del settimanale satirico Charlie Hebdo ha destato, giustamente, in tutto il mondo sentimenti di indignazione e di commozione per le povere vittime, per la violenza cieca degli attentatori ed anche perché l'obbiettivo era colpire la libertà di manifestazione del pensiero, altro diritto fondamentale su cui si posano le democrazie occidentali. A questi sentimenti si accompagna però anche un diffuso senso di insicurezza, perché il messaggio che è stato comunemente recepito è che chiunque potrebbe diventare vittima del gesto violento di un manipolo di esaltati o addirittura del "terrorista solitario". Poco importa che qualunque esperto di antiterrorismo, sia esso magistrato o investigatore, ove gliene venisse concessa l'occasione, ci direbbe che in Italia non c'è alcuna reale minaccia del genere (lo ha fatto da par suo il dottor Dambruoso, qualche giorno fa, su un noto canale satellitare dedicato all'informazione, ma non pare che questo abbia scalfito minimamente il ritmo della gran cassa dei catastrofisti).
Ed ecco allora il provvido intervento del legislatore, che assecondando le paure della piazza introduce nuove ipotesi di reato (inutili), aumenta le pene (ancor più inutilmente) e fornisce nuovi strumenti repressivi non troppo attenti, per usare un eufemismo, a profili di garanzia per chi ne sia il destinatario. L'obbiettivo reale non è la lotta al terrorismo, per la quale non basta modificare un comma, una norma e aggiungere una qualche nuova e fantasiosa fattispecie di reato, ma bisognerebbe semmai fornire finanze alle anemiche casse delle forze dell'ordine.
L'obiettivo è, molto più semplicemente, intercettare il consenso popolare. Le reali conseguenze? Abbiamo purtroppo grande esperienza di legislazione emergenziale e sappiamo che se non serve quasi mai a risolvere il problema che ne è stato occasione, produce sistematicamente distorsioni e ricadute negative sulla vita dei cittadini. In questo caso si realizza addirittura un paradosso che ha, a tratti, dell'ossimoro grottesco: si inasprisce la normativa, come sempre senza attenzione alle garanzie, limitando le libertà personali che sono il senso ed il fondamento stesso della nostra democrazia perché qualcuno - terroristi, integralisti, illiberali - ha attentato appunto, ad un nostro diritto fondamentale, ovvero la libera manifestazione del pensiero.
Nel frattempo pare che la popolarità del Presidente francese sia salita del 21% ed è probabile che una fortuna analoga sia toccata a molti dei Capi di Stato che si sono accalcati in prima fila alla Marcia Repubblicana di Parigi. C'è da augurarsi che all'odierno consiglio dei ministri, quando si discuteranno questi temi, lo si faccia con qualche profilo di attenzione in più e con una diversa sensibilità rispetto a quella che sarà dedicata all'argomento delle norme sanitarie sui cani, i gatti e i furetti nel mercato Ue.











