di Giampaolo Piagnerelli
Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2015
Corte di cassazione - Sezione III Civile. Sentenza 9 aprile 2015 n. 7119.
Le offese della parte civile rivolte all'imputato nel processo penale non danno diritto al soggetto, poi, assolto di ottenere un risarcimento per la lesione dell'immagine. È quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 7119/2015. La Corte ha così ritenuto corretto il ragionamento seguito dai giudici d'appello secondo cui le eventuali offese contenute negli scritti difensivi non sono punibili perché sussiste la scriminante prevista dall'articolo 598 del codice penale a condizione che si tratti di offese concernenti l'oggetto della causa.
Tesi dell'imputato. Nel caso concreto l'imputato poi assolto in sede penale aveva ritenuto che gli scritti difensivi della parte civile costituissero un'evidente lesione alla propria immagine, costringendolo a richiedere un risarcimento in sede civile. Nella sentenza si legge, inoltre, come il soggetto risultato innocente avesse eccepito come la parte civile - nella fattispecie una Onlus - si fosse costituita con affermazioni inutilmente "vessatorie e persecutorie".
Ma secondo i Supremi giudici, tuttavia, la pretesa non merita accoglimento in quanto nel ricorso per l'appunto si fa riferimento in modo assolutamente impreciso a locuzioni ed espressioni vessatorie. Si tratta perciò di concetti talmente generici che non possono essere individuati e comparati con l'oggetto della causa. E già la Corte d'appello a tal proposito aveva evidenziato come non risultasse da alcun elemento che le affermazioni potenzialmente offensive fossero estranee all'oggetto del processo penale.
Costituzione di parte civile. In tema è infatti del tutto evidente che l'atto di costituzione di parte civile nel processo penale sia frutto di una scelta discrezionale della parte che assume di essere stata danneggiata dal comportamento criminoso ed è, quindi, evidente che un tale scritto non possa non contenere una qualche prospettazione accusatoria contro l'imputato, perché in caso contrario la costituzione stessa sarebbe priva di senso.
Conclusioni. Nella fattispecie, peraltro, evidenzia la Cassazione all'imputato erano stati addebitati reiterati episodi truffaldini e ciò era in linea con la concretezza della vicenda processuale. In conclusione l'imputato poi prosciolto in sede penale qualora avesse voluto ottenere un risarcimento doveva dimostrare che le accuse mosse nei suoi confronti esulassero dai confini della causa in corso, così da evidenziare senza meno una lesione della propria immagine.










