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di Francesco Grignetti


La Stampa, 9 luglio 2021

 

Assunzioni e processi più brevi, così l'Italia avrà i fondi dell'UE. Premessa indispensabile, su cui tutti i partiti, nessuno escluso, concordano: i tempi della nostra giustizia sono troppo lenti. In Europa siamo uno scandalo. E quindi ecco perché la Commissione europea ha subordinato i miliardi del Recovery Plan a una riforma della giustizia penale che garantisca un taglio del 25% (del 40% per il civile) sui tempi per arrivare a sentenza. Detto questo, come fare? Il vero grande investimento della ministra Marta Cartabia è sugli organici (16.800 assunzioni triennali di laureati in materie giuridiche ed economiche). Daranno vita a un Ufficio del processo che assisterà i magistrati, istruendo i fascicoli, studiando i precedenti, facendo da segreteria. Poi c'è tutto il resto.

Sotto il profilo normativo, la scommessa è scandire meglio i tempi, a cominciare dalle inchieste preliminari e poi le varie fasi del processo. E poi i riti alternativi e la giustizia riparativa: fuori di gergo, significa che il grosso dei processi dovrebbe essere definito subito, per le vie brevi, con sentenze immediatamente eseguibili. La speranza è che i dibattimenti saranno riservati ai casi importanti. Se così sarà, forse la rapidità è davvero dietro l'angolo.

Superata la prescrizione. Se si sforano i tempi c'è l'improcedibilità - Non chiamatela prescrizione, quella non esiste più dopo che Alfonso Bonafede l'ha eliminata. Ora la parola magica è "improcedibilità". Il compromesso, che è linguistico, ma anche giuridico, alla fine soddisfa tutti, amici e nemici della prescrizione. Perché è la sostanza quel che conta. E allora: la riforma Cartabia immagina che la vecchia prescrizione, cioè la cancellazione di un reato dopo un determinato periodo, può scattare soltanto se in quel tempo non si riesce ad avere nemmeno una sentenza di primo grado (come era nel ddl Bonafede), poi è sospesa a tempo indefinito. Casi rari.

A quel punto, per celebrare il secondo e il terzo grado, si concedono 2 e 1 anno. Altrimenti scatta la tagliola della "improcedibilità" detta altrimenti prescrizione processuale. Di fatto, guai a sforare quei tempi. È una clausola di garanzia contro i processi-lumaca. Ma con le debite eccezioni. Quando si celebrano processi di particolare complessità, i tempi per appello e Cassazione saranno più lunghi: 3 anni e 18 mesi. Andrà così anche per corruzione e concussione. Restano esclusi dalla tagliola del tempo i reati da ergastolo, attualmente imprescrittibili.

Più spazio alla riconciliazione. L'archiviazione per i reati minori - Un altro strumento per disboscare la massa dei procedimenti sarà l'archiviazione da parte del pm per particolare tenuità del fatto. Già, perché in Italia si celebrano processi, lenti e costosi, davvero per tutto. Celebre il caso del furto di una melanzana da un campo, arrivato fin in Cassazione. Bene, la riforma ne estende l'ambito di applicabilità. Ad esempio quando la pena detentiva non è superiore nel minimo a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria.

Si potrà applicare, ad esempio, al furto in supermercato di generi alimentari di modico valore. Con provvedimento successivo, il ministero rivedrà i casi di esclusione da questo tipo di archiviazione. Si vuol dare più importanza alla condotta susseguente al reato (esempio classico, la riparazione del danno). La ministra tiene molto alla giustizia riparativa. Un percorso di riconciliazione tra vittima e reo - sempre su base volontaria - sarà valorizzato nelle diverse fasi del processo e dell'esecuzione della pena, con il consenso libero e informato della vittima e dell'autore, e la positiva valutazione del giudice. Si prevede la ritrattabilità del consenso, la confidenzialità delle dichiarazioni e la loro inutilizzabilità nel procedimento penale.

La stretta sui rinvii a giudizio. L'udienza preliminare solo per crimini gravi - L'udienza preliminare è un incredibile appesantimento dei tempi del processo penale. Ed è un fallimento sotto tutti i punti di vista: trent'anni di dati statistici, hanno spiegato i saggi chiamati dalla ministra Cartabia, sono impietosi. Nei casi in cui l'udienza preliminare si conclude con un rinvio a giudizio, pari al 63% dei casi, essa genera un aumento di durata del processo di primo grado di circa 400 giorni. Di fatto l'udienza preliminare filtra poco più del 10% delle imputazioni per i processi nei quali è prevista e non incide peraltro in modo significativo sul tasso dei proscioglimenti in dibattimento, tanto è vero che c'è una percentuale molto alta di assoluzioni in primo grado, pari a circa il 40%.

Ora si intende cambiare prospettiva: il pubblico ministero chiederà il rinvio a giudizio solo quando gli elementi acquisiti consentono una "ragionevole previsione di condanna". Anche il gip dovrà pronunciare sentenza di non luogo a procedere, quando gli elementi acquisiti non consentono una "ragionevole previsione di condanna". Intanto l'udienza preliminare si terrà soltanto per reati di particolare gravità; parallelamente, si estendono le ipotesi di citazione diretta a giudizio.

Gli accordi tra pm e imputati. L'estensione dei riti abbreviati - Il ragionamento della ministra Cartabia, sulla scorta della commissione dei saggi che ha lavorato a questa riforma, presieduta dall'ex presidente della Consulta Giorgio Lattanzi, è che non si riuscirà mai a velocizzare la giustizia se resta intatta la massa dei processi che va a dibattimento. La macchina è ingolfata irrimediabilmente. L'unica soluzione sono i riti alternativi.

Per quanto riguarda il patteggiamento, si prevede che quando la pena detentiva da applicare supera i 2 anni, l'accordo tra imputato e pubblico ministero potrà estendersi anche alle pene accessorie e alla loro durata, nonché alla confisca facoltativa e alla determinazione del suo oggetto e ammontare. Attualmente c'era un secondo round che sovente scoraggiava l'accordo. Per il giudizio abbreviato, si prevede che la pena inflitta sia ulteriormente ridotta di un sesto nel caso di rinuncia all'impugnazione da parte dell'imputato, stabilendo inoltre che la riduzione della pena sia applicata già dal giudice dell'esecuzione. Si salta così un ulteriore passaggio, che appesantiva inutilmente la procedura.

Prima dell'eventuale condanna. Niente sospensione per gli indagati - Porta una cifra garantista, la riforma Cartabia. E quindi non può meravigliare la disapprovazione di un ex presidente della Corte costituzionale nei confronti della cosiddetta "gogna mediatica" che scatta immancabile quando una figura pubblica si trova al centro di un procedimento penale. A volte basta un avviso di garanzia, che certo non è una sentenza di colpevolezza. I processi sui media e sui social sono tanto più veloci di quelli che si fanno faticosamente nelle aule di giustizia.

E se poi sono sommari, chi ci bada? Incalcolabili, però, gli effetti, in termini non di pena, ma di perdita della reputazione. Per raddrizzare la barra, e mandare un segnale culturale controcorrente, la riforma Cartabia introduce una novità coraggiosa: "in linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza", si prevede che la mera iscrizione del nominativo di una persona nel registro delle notizie di reato non può determinare "effetti pregiudizievoli" sul piano civile e amministrativo. In pratica, non ci potranno essere sospensioni dal lavoro o altri provvedimenti disciplinari per i dipendenti pubblici indagati, fintanto che non ci siano le condanne. Quelle vere.

L'indirizzo del parlamento. L'ordine delle priorità con una legge - Un punto particolarmente delicato è l'ordine di priorità nell'esercizio dell'azione penale. Che occorra, lo dicono tutti. "In un sistema ad azione penale obbligatorio tutti i reati devono essere perseguiti - dice anche il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe Santalucia - e quando ci sono molti reati bisogna stabilire delle priorità, ma un principio deve essere sacrosanto: tutti i reati vanno perseguiti, priorità non significa accantonarli in attesa che vadano prescritti".

Il punto è chi deve fissare queste priorità. Perché si rischia di coartare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, che è un valore costituzionale. Con la riforma Cartabia, si prevede che gli uffici del pubblico ministero, "per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale", individuino priorità trasparenti e predeterminate, da indicare nei progetti organizzativi delle Procure, e da sottoporre al Consiglio superiore della magistratura. Ma il tutto nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento. Non sarà sufficiente dunque un "atto di indirizzo", bensì una legge. E come è noto, il giudice in Italia è soggetto solo alla legge.