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di Debora Alberici

 

Italia Oggi, 28 marzo 2015

 

Sentenza della Cassazione accoglie un ricorso sull'equo indennizzo (legge Pinto).

L'equa riparazione, una delle voci più preoccupanti del debito pubblico, alla resa dei conti: lo Stato deve pagare e non può impedire che il cittadino ottenga in tempi stretti il ristoro. Sono infatti pignorabili le somme del ministero della Giustizia presso la Banca d'Italia, a esclusione di quelle riserve dichiarate dal dl 143/2008 come tassativamente impignorabili (e destinate essenzialmente agli stipendi o ai servizi).

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6078 del 26 marzo 2015, ha accolto il ricorso di un cittadino che, nonostante avesse vinto da tempo la causa sull'equo indennizzo da ingiusta durata del processo, non era riuscito a ottenere il pagamento. Una sentenza dura quella depositata dalla terza sezione civile che mette in mora lo Stato reclamando una legge e applica le norme a disposizione in favore di quanti, soprattutto prima del 2008 (anno di entrata in vigore del pignoramento diretto) hanno vinto la lite sulla legge Pinto, senza ancora ottenere un euro.

"La violazione del diritto alla ragionevole durata del processo", scrivono i Supremi giudici, "è particolarmente grave e odiosa, come il mancato rispetto della Carta dei diritti dell'Uomo, ed è di pari rango alla tortura, alla negazione della libertà di stampa e di espressione, all'impedimento dell'esercizio dei diritti civili". Infatti per la Cassazione i fondi del ministero della giustizia, comunque diversi da quelli tassativamente indicati dall'art. 1 del dl 143/08, sono liberamente pignorabili.

Fra l'altro, si precisa in sentenza, non è applicabile a questo caso l'attuale disposizione dell'art. 5-quinquies della legge n. 89 del 2001, che prevede la modalità di pignoramento diretto, vale dire nella forma dell'espropriazione diretta presso il debitore, attraverso atto notificato al funzionario delegato del distretto in cui è stato emesso il provvedimento giurisdizionale posto in esecuzione. Infatti, la disposizione è entrata in vigore in data 9 aprile 2013, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge n. 35 del 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013 e non ha efficacia retroattiva. La Cassazione ha chiuso la vicenda accogliendo nel merito il ricorso del cittadino e avviando il pignoramento presso la Banca d'Italia.