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di Simona Musco

Il Dubbio, 27 luglio 2026

La nota di Aimmf analizza il Ddl del governo Nordio e i numeri dei tribunali: solo lo 0,54% dei processi si chiude per immaturità. “La riforma è del tutto inutile”. La cultura dell’attuale governo “mira a cancellare la specialità della giustizia minorile”. È il duro passaggio della nota diffusa oggi dall’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e la famiglia, che analizza due recenti iniziative legislative: la proposta approvata dal Consiglio dei ministri, che inverte l’onere della prova sull’imputabilità dei ragazzi tra i 14 e i 18 anni, e quella, incardinata in Commissione Giustizia alla Camera, che punta ad abbassare l’età per l’imputabilità a 13 anni.

Lo sguardo della segretaria dell’Associazione, Anna Maria Casaburi, e del presidente Claudio Cottatellucci si allarga così al contesto generale. Un quadro - non citato esplicitamente nel documento - in cui l’esecutivo ha preso di mira da mesi i magistrati minorili. A partire dalla vicenda della Casa nel bosco (evoluzione filosofica dell’affaire Bibbiano), quando i giudici per i minori diventarono il bersaglio ideale della campagna referendaria sulla separazione delle carriere. Un tentativo fallito, forse anche a causa della sistematica aggressione verbale rivolta alle toghe per ogni decisione sgradita. All’epoca di Bibbiano a finire sotto attacco furono gli assistenti sociali, bersagli funzionali al tentativo di colpire la sinistra in Emilia-Romagna attaccando il suo welfare. Oggi, invece, il tiro si sposta sull’operato dei giudici minorili, attraverso riforme che per Cottatellucci e Casaburi rischiano di scontrarsi con la Costituzione.

Il presupposto della proposta firmata da Marta Fascina (FI) per portare a 13 anni l’età per stare in giudizio è “indimostrato”, affermano i due magistrati. Si basa sulla convinzione, puramente percettiva, che “questi giovani maturano più velocemente, sono tutti adulti precoci. Come tali da trattare e punire”. L’altro testo, licenziato dal Cdm, trasforma la condizione di non imputabilità in un “oggetto di prova da parte del minorenne, come accade di regola per i maggiorenni”. Una misura che, a dispetto delle rassicurazioni fornite dal ministro Carlo Nordio in conferenza stampa, “ha tutte le caratteristiche per preparare il terreno all’obiettivo di abbassare l’età imputabile”.

Ma in che modo? “Per raggiungere questo risultato il Disegno di legge incide sulla connessione tra due norme, l’articolo 98 c.p. e l’articolo 9 del dPR. n. 448 del 1988. Non due norme qualsiasi, il loro nesso sostiene alcuni dei fondamenti del processo penale minorile”. La stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 2 del 2022, ha indicato il combinato disposto di queste disposizioni “tra le peculiari garanzie previste dalla legislazione vigente in materia di processo penale minorile avanti al giudice specializzato per i minori”. La Consulta aveva chiarito che “l’imputabilità del soggetto (…) non può presumersi ma deve essere oggetto di un’apposita valutazione, calibrata sulla peculiare situazione esistenziale del minore”.

L’impostazione del governo va nella direzione opposta: la possibilità del minore di stare in giudizio viene slegata dagli accertamenti sulla personalità previsti dal dPR 448/1988. “Come se fosse possibile per il giudice continuare ad acquisire “elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore” ma non anche per accertarne l’imputabilità, in sostanza ignorando uno degli esiti possibili degli accertamenti che dispone”, denunciano Casaburi e Cottatellucci. Questa frattura normativa si pone quindi “in contrasto con i principi degli articoli 31 e 27 comma 3 della Costituzione a cui quelle disposizioni si inspirano”.

Per i vertici dell’Associazione, inoltre, “non sembra proprio che queste modifiche possano propiziare, come si è sostenuto, il passaggio dalla presunzione dell’incapacità a quella della responsabilità”. In primo luogo perché “la presunzione dell’incapacità è una regola necessaria quando si è di fronte ad una personalità in formazione”, senza che ciò abbia mai generato derive lassiste. I dati parlano chiaro: nel 2024, su 11.846 procedimenti penali definiti davanti ai Tribunali per i minorenni, appena 60 si sono conclusi con un non luogo a procedere davanti al Gup e solo 4 con proscioglimento in Tribunale. I giudizi definiti per immaturità ex art. 98 c.p. sono stati lo 0,54% del totale.

Numeri che dimostrano la totale inutilità della riforma, che rischia anzi di produrre l’effetto opposto: “L’ennesimo caso di eterogenesi dei fini di una legislazione dettata da ragioni solo emotive”. Se finora un recupero è stato possibile, concludono i magistrati, lo si deve proprio “alla responsabilizzazione dell’imputato avviata a partire dall’osservazione della sua personalità, uno strumento essenziale per costruire percorsi veramente personalizzati. Proprio per questa ragione accertamento della personalità dell’imputato minorenne e valutazione della sua imputabilità debbono continuare ad essere affrontati contestualmente perché rappresentano momenti tra loro inscindibili della stessa attività di cognizione del processo”.