di Valerio Spigarelli (Ucpi)
Il Sole 24 Ore, 1 aprile 2015
La legge specifica i requisiti della non punibilità: l'offesa deve essere di particolare tenuità e il comportamento non abituale. L'introduzione della causa di non punibilità per tenuità del fatto è da salutare con favore. Se utilizzata in maniera equilibrata, questa nuova causa di non punibilità offrirà l'opportunità di valorizzare il requisito di extrema ratio della sanzione penale e di alleggerire il peso dei processi che approdano alla fase dibattimentale o a quella della esecuzione. Proprio al fine di arrivare ad una significativa deflazione del carico processuale complessivo, questa innovazione è stata proposta, e fortemente sostenuta, dalla avvocatura penale. La scelta operata dal legislatore muove dalla premessa di una sostanziale distinzione tra l'ipotesi in esame e quella della "inoffensività del fatto", cioè della eventualità che il fatto stesso sia contraddistinto da totale mancanza di attitudine ad offendere il bene tutelato dalla norma penale.
Viceversa, nei casi previsti dalla disciplina appena introdotta, il fatto ha un suo rilievo criminoso ma, per la tenuità della offesa ai beni costituzionalmente garantiti dalla norma incriminatrice, viene ritenuto "non punibile in ragione di principi generalissimi di proporzione ed economia processuale", così come sottolineato dalla commissione ministeriale presieduta da Francesco Palazzo che ha lavorato sullo schema di decreto legislativo.
La legge specifica in maniera sufficientemente dettagliata i requisiti che debbono ricorrere per l'applicazione della causa di non punibilità, stabilendo che essa "è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo" valutate in base all'articolo 133, primo comma, del Codice penale, "l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale".
Un doppio criterio di valutazione che, unito alla limitazione della sua portata applicativa ai reati puniti con pena detentiva non superiore a cinque anni, scongiura i rischi di "depenalizzazione selvaggia" che sono stati denunciati in alcuni commenti. Semmai, in un ottica realmente deflattiva, la pecca è esattamente all'opposto. Introdotta la possibilità di sgravare dal carico penale complessivo i fatti di scarsa rilevanza, sarebbe stato più utile, infatti, estendere la possibilità di applicazione anche a reati di maggior gravità, che ben possono vedere ipotesi attenuate.
Ciò vale sicuramente per alcuni reati contro il patrimonio, così come per taluni reati contro la pubblica amministrazione che rimangono esclusi dall'ambito di operatività della norma; rilievo che risulta ancor più evidente nella attuale congiuntura politica che vede una tendenza all'aggravamento delle pene, sia nei minimi che nei massimi edittali, per reati del più diverso tipo. Il fatto è che l'iter legislativo è stato, da ultimo, influenzato dalla ventata di populismo penale che si sta abbattendo sulle istituzioni parlamentari a seguito di alcuni fatti di cronaca giudiziaria.
Ciò ha prodotto, ad esempio, l'inserimento nella normativa in esame di una puntualizzazione superflua per alcuni aspetti, ovvero illogica per altri, laddove si è specificato che rimane escluso dal concetto di tenuità "l'aver agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà anche in danno di animali", ovvero approfittando "delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato la morte o le lesioni gravissime di una persona".
Previsioni che, in taluni casi, erano già implicitamente ricomprese nella concetto di tenuità, ed in altri, come i fatti riguardanti gli animali, appaiono del tutto irragionevoli. Tolti questi ultimi aspetti, in ogni caso, le norme appaiono equilibrate dal punto di vista procedurale anche se, per ciò che concerne l'eventuale opposizione alla richiesta di archiviazione avanzata dal Pm per tenuità del fatto nel corso delle indagini preliminari, la soluzione proposta dalla commissione ministeriale, risultava di maggior garanzia rispetto a quella accolta nella versione finale dubbia pare anche l'efficacia di giudicato in base all'articolo 651 del Codice di procedura penale.










