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di Simona D'Alessio

 

Italia Oggi, 5 febbraio 2015

 

Reclusione da 4 a 10 anni per chi "con violenza, o minaccia" procuri a una persona affidatagli "acute sofferenze fisiche, o psichiche" per ottenere informazioni, o la maltratti in virtù della sua "appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale, o delle opinioni politiche, o religiose".

E se a commettere gli abusi è un pubblico ufficiale, rischia dai 5 ai 12 anni. A stabilirlo è la proposta di legge per introdurre nell'ordinamento italiano il reato di tortura, che ottiene ieri il via libera della Commissione giustizia della camera. Il testo, già approvato dai senatori nel marzo scorso, non riceve modifiche sostanziali.

"Composto da 6 articoli", spiegano la presidente della commissione Donatella Ferranti e il relatore Franco Vazio, entrambi del Pd, il provvedimento da un lato "marca gli elementi determinanti per il reato commesso dal pubblico ufficiale" e, dall'altro, individua "gli elementi oggettivi e soggettivi della condotta, al fine di evitare sovrapposizioni improprie con altre fattispecie", come per esempio "le lesioni personali gravissime, o i maltrattamenti, che sono già punite dal codice penale".

A essere incriminato di tortura, perciò, "chiunque, con violenza o minaccia, ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza intenzionalmente cagiona a una persona a lui affidata o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche alfine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni, o infliggere una punizione, o vincere una resistenza, o in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose"; prevista la reclusione da 4 a 10 anni, innalzata da 5 a 12 qualora a compiere soprusi sia "un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri, o in violazione dei doveri inerenti alla funzione, o al servizio".

Tuttavia, se dal fatto deriva una lesione personale le pene lievitano: per una "grave" salgono di un terzo, della metà in caso sia "gravissima", ma se si arriva alla morte dell'individuo torturato "quale conseguenza non voluta, è della reclusione di anni trenta", mentre se il decesso è causato volontariamente c'è "l'ergastolo". Quanto all'istigazione da parte di pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio a un collega a commettere il delitto, la norma prevede che se l'incitamento non è accolto, ovvero se è accolto, ma il delitto non è commesso, scatta "la reclusione da sei mesi a tre anni".

La proposta di legge, negli articoli 3 e 4, si occupa di casi internazionali, innanzitutto (mediante modifica al decreto legislativo 286/1998) puntualizzando che "in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o' oggetto di tortura", ossia possa rischi di essere rinviato in altra nazione in cui non sia protetto dalle violazioni dei diritti umani". Infine, nessuna immunità diplomatica agli stranieri alla sbarra, o condannati per tortura in altro stato, o da un tribunale internazionale, masi alla loro estradizione.