di Antonio Patrono
Il Fatto Quotidiano, 13 aprile 2026
Il risultato più soddisfacente dell’esito del referendum è che per parecchi anni almeno non sentiremo più parlare della separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, mantra ossessivo di alcuni avvocati convinti che quando i giudici danno ragione ai pm lo fanno perché condizionati da loro, e di alcuni politici convinti che ciò sia anche alla base delle condanne pronunciate contro di loro. E però, poiché tutti, vincitori e non, dichiarano a gran voce che comunque la giustizia ha bisogno di riforme, il che è certamente vero, conviene capire in che direzione debbano andare per essere efficaci nell’interesse dei cittadini. Lascia perplessi la circostanza che l’attenzione continua ad essere focalizzata su riforme future che riguardano non la giustizia ma i magistrati, come se fossero loro il problema.
E infatti si continua a parlare di cambiare la legge elettorale del Csm, dei criteri di assegnazione degli incarichi e questioni simili. Tutto ruota attorno alla condanna del correntismo, del quale però si travisa il significato e, soprattutto, si equivocano gli effetti, che non sono la tanto sbandierata politicizzazione che presupporrebbe una connivenza tra correnti e politica come causa di sentenze ingiuste, che in questi termini non esiste, quantomeno come fenomeno peculiare e sistematico. I veri effetti deleteri del correntismo riguardano invece il corretto sviluppo della carriera dei magistrati e, in particolare, i favoritismi per ragioni amicali o di altro genere che, a seconda dei casi, nascono o da accordi spartitori tra correnti o da contrapposizioni ingiustificate.
Fenomeno che non credo possa essere risolto da nessun sistema elettorale o criterio valutativo, ma soltanto dalla qualità personale degli eletti e dalla dignità del loro ruolo, e le cui conseguenze, seppur deprecabili ma scarsamente indicenti sulla qualità della giurisdizione, sono state enfatizzate e strumentalizzate in occasione d referendum. Se invece si vuole capire cosa veramente non funziona nella giustizia, quantomeno quella penale, occorre considerare i difetti dell ‘attuale sistema e pensare a modifiche efficaci, senza farsi condizionare da dogmi e pregiudizi. Di questi ultimi il più fuorviante è che il processo penale non sia abbastanza garantista, mentre invece lo è più del dovuto se si considera che è incentrato su ben tre gradi di giudizio e le prove di accusa si formano nel contraddittorio con la difesa. In verità, un problema è proprio l’opposto, poiché il sistema processuale in uso nel nostro Paese ha mutuato tutte le garanzie tipiche del processo accusatorio senza copiarne però anche i contrappesi che ne consentono lo svolgimento in tempi ragionevoli, che nei Paesi di tradizione anglosassone sono la mancanza di un grado di appello agevolmente accessibile, l’inesistenza dell’istituto della prescrizione e la limitazione dei benefici penitenziari, ovverosia tutti i disincentivi ad attuare tattiche dilatorie eliminandone oi convenienza.
Addirittura il nostro processo garantisce all’imputato il diritto alla menzogna, sconosciuto agli altri sistemi accusatori che anzi prevedono gravi pene a chi rinunci al diritto al silenzio per mentire dinanzi al giudice, la cui introduzione, nonostante esso sia un caposaldo di quei sistemi, guarda caso da noi nessuno dei tanti suoi sostenitori si è mai nemmeno sognato di invocare. Altri, quindi, sono i veri difetti del processo penale. Uno di essi è la prevalenza data in molti casi all’interesse alla privacy dell’imputato rispetto all’interesse alla vita, all’integrità personale, al patrimonio o ad altri beni egualmente protetti dalla Costituzione e propri delle vittime dei reati. Se si intercettano legittimamente delle conversazioni indagando su un reato non si può procedere per altri reati che pure emergano con chiarezza da esse, se si sequestra uno strumento informatico per trovare prove di un reato non si possono utilizzare prove di altro reato che pur vi si trovino, e in futuro analoghe limitazioni si vogliono proporre per le prove ottenute con i più moderni strumenti biometrici di localizzazione, per cui se si dovesse scoprire dove si trova un pericoloso latitante individuato per caso cercandone un altro questa prova non si potrebbe utilizzare.
Un altro difetto estremamente disfunzionale è la farraginosità del sistema per cui, ad esempio, per alcuni reati si applicano certe circostanze e per altri no, l’applicazione della recidiva per alcuni reati è obbligatoria e per altri no, cosicché il calcolo della pena in molte situazioni diventa veramente un problema. E infine, peggiore di tutti, è la lentezza estrema del processo, favorita, come si è detto, dalla mancanza di incentivi a concluderlo rapidamente anche quando l’esito appare scontato in partenza. Per porvi un rimedio, bisognerebbe tornare, ad esempio, ad escludere la prescrizione dopo il primo grado di giudizio, così da non rendere più conveniente il massiccio ricorso all’appello per far prescrivere il reato.











